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RE: affidamento di incarichi
Alle assai pertinenti indicazioni di Gianluca Bertagna occorre aggiungere che il TAR di Lecce, prima sezione, sentenza n. 1791 del 2010 ha stabilito tra l'altro che l'incarico (attività di consulenza a supporto della progettazione di strumenti urbanistici) deve essere qualificato come "appalto di servizi". Ed ancora che "nel caso di specie è prevalente, se non esclusiva, l’attività diretta alla prestazione di servizi di consulenza tecnico-scientifica attinenti all’architettura e, in particolare, all’urbanistica (cfr. categoria 12 dell’allegato IIA del decreto legislativo n. 163 del 2006). Servizi che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del ridetto codice degli appalti, sono espressamente sottoposti alle disposizioni in esso contenute e, in primo luogo, ai principi dell’evidenza pubblica".
Ed inoltre, citando indicazioni della giustizia comunitaria, "le università possono ben essere qualificate quali soggetti di mercato, e in particolare alla stregua di operatori economici, in quanto tali abilitate a stipulare contratti di appalto (di servizi, come nella specie) con altre amministrazioni aggiudicatrici".
Per cui torno a raccomandare la massima attenzione nella scelta e nei relativi metodi selettivi.
Arturo Bianco
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