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affidamento di incarichi
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bertagna_gianluca
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Messaggio: #1
RE: affidamento di incarichi

Ne ha parlato anche la Corte dei conti della Lombardia nel parere n. 660/2010. Ecco un estratto.

Nel caso specifico, si tratta di un’amministrazione pubblica – ente locale – che si rivolge ad un’altra amministrazione pubblica – il Politecnico di Milano – per l’affidamento di un incarico per la redazione del Piano di Governo del Territorio e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Ritiene la Sezione che , trattandosi di conferimento di incarico da parte di una persona pubblica ad un’altra persona pubblica, l’istituto giuridico più idoneo per tale operazione è quello degli accordi tra enti pubblici di cui all’art. 15 della legge n. 241 del 1990. Dispone la predetta norma che:” le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.
In forza di tale previsione normativa l’accordo tra le amministrazioni interessate può considerarsi lo strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento per il soddisfacimento del fine pubblico idoneo a comporre in un quadro unitario gli interessi di cui ciascuna amministrazione è portatrice.
Sulla base di tale considerazione risulta evidente la valenza generale rivestita dagli accordi organizzativi di cui al citato art.15, in forza del quale gli enti pubblici possono “sempre” utilizzare lo strumento convenzionale per concludere tra loro accordi organizzativi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
In tale quadro, la comunione di interessi che è alla base degli accordi di collaborazione tra amministrazioni previsti dall’art.15,l.7 agosto 1990 n. 241, rende inapplicabili,per la conclusione degli accordi stessi, le regole sulla scelta del contraente risultanti dalle norme sulla contabilità di Stato.
L’accordo che potrebbe intercorrere tra l’ente locale e l’Università non costituisce quindi evento elusivo delle regole dell’evidenza pubblica, in quanto l’economicità di un siffatto sistema convenzionale è pur sempre uno dei criteri che regolano l’azione amministrativa.
Deve quindi concludersi che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per il ricorso allo strumento convenzionale previsto dall’art.15 cit., per cui il mancato esperimento di procedure competitive non integra la violazione della normativa in materia di appalti pubblici di servizi.
ll Comune, pertanto, può ricorrere all’istituto del convenzionamento diretto (così come, del resto, da tempo agiscono in tal senso le Aziende Sanitarie Locali nonché le aziende ospedaliere), purché si tratti di interesse comune e purché sia comunque salvaguardata l’economicità della prestazione, intesa come rimborso dei costi.


Gianluca Bertagna
16-08-2010 19:44
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affidamento di incarichi - fazzi_luciano - 28-07-2010, 15:04
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