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RE: affidamento di incarichi
Personalmente ritengo che se un servizio, di consulenza o studio e ricerca, venga affidato non ad una persona fisica ma ad un organismo quale una università, siamo fuori dall'ipotesi del D.Lgs. 165/2001 art. 7, che parla di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Pertanto in questo caso manca il presupposto per l'invio alla Corte dei conti.
Problema ulteriore è la configurazione dell'affidamento di servizi all'università. La Corte di Giustizia europea, in una nota sentenza del 2009, ha affermato che le Università sono considerate imprese quando offrono beni e servizi dietro un corrispettivo, per cui in questi casi l'affidamento di servizi è assoggettato alle regole del codice dei contratti. Anche due recenti sentenze del TAR Puglia (nn. 417 e 418 del 17/12/2009) hanno affermato che l'affidamento dietro corrispettivo ad una Università di servizi relativi a progettazioni, studi e ricerche configura un appalto di servizi.
Se invece l'accordo tra un Comune e una Università è impostato come svolgimento condiviso di funzioni e attività in vista di un risultato comune a vantaggio della collettività in modo complementare e sinergico (prevedendo ad es. un mero rimborso dei costi vivi nei confronti dell'Università), allora non siamo più di fronte ad un appalto di servizi ma ad una forma di collaborazione tra amministrazioni pubbliche prevista dall'art. 15 L.241/90 (accordi procedimentali) e dall'art.119 TUEL (accordi di collaborazione).
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