|
Sanzioni applicabili per superamento 1a fascia di virtuosità ex art.33 D.L. 34/2019-
Con la deliberazione n.19/2024 la Corte dei Conti Sezione Autonomie dopo avere precisato in questi termini il rapporto tra il nuovo regime assunzionale del personale a tempo indeterminato di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019 e quello precedente basato sul turn-over di cui all'art. 3 comma 5 del d.l.90/2014
Si possono perciò determinare due casi: in presenza di tutti i presupposti di legge e di allocazione nelle prime due fasce di virtuosità previste dall’art. 33 del d.l. n. 34/2019, è possibile emanciparsi dalla regola dell’art. 3, co. 5, del d.l. n. 90/2014 ed effettuare assunzioni in base ai nuovi parametri; per contro, in caso di coefficiente di sostenibilità negativo (al di sopra della soglia massima di “virtuosità”), si torna alla regola del turn-over, ma nella misura più restrittiva prevista dallo stesso art. 33 (ossia, sino al 2024, «un turn-over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn-over pari al 30 per cento»). Qualora poi il coefficiente di sostenibilità dell’ente si collochi nelle prime due fasce, ma manchino gli altri presupposti previsti dall’art. 33 per il trattamento più favorevole, torna ad applicarsi la regola generale dell’art. 3, co. 5, del d.l. n. 90/2014 (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza 11 aprile 2022, n. 7)
ha successivamente indicato che la violazione della disciplina di cui all'art.33 prevederebbe rispetto alla violazione del limite di spesa di personale tuttora vigente di cui all'art. 1 comma 557 e ss delle legge 296/2006 (media triennale di spesa 2011-2013 con divieto assunzionale in caso di superamento) " una sanzione assai meno rigorosa: la legge pone un tetto alla sola spesa autorizzabile per personale a tempo indeterminato; inoltre, il suo sforamento resta presidiato dai principi generali sullo sforamento di limiti di finanza pubblica.[/b]Di conseguenza, la violazione del limite determina soltanto il dovere di recuperare contabilmente la maggiore spesa nei bilanci successivi, come risulta da numerose disposizioni normative (per esempio, per il caso di violazione di un limite di saldo di cui all’art. 9, co. 2, della l. n. 243/2012; per la spesa di personale, cfr. l’art. 40, co. 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 75/2017) ed arresti giurisprudenziali (in giurisprudenza cfr. Sez. reg. controllo Campania, decisione n. 172/2019/PARI; Sez. reg. controllo Basilicata decisione n. 42/2020/PARI; Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza 7 giugno 2023, n. 8; sul recupero contabile delle risorse della contrattazione decentrata, Sez. reg. controllo Campania, decisione n. 180/2024/PARI).
Alla luce di quanto esposto nella citata deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Autonomie si chiede se la sanzione applicabile nel caso di superamento della 1a fascia di virtuosità del nuovo regime assunzionale di cui all'art. 33 del D.L.34/2019 sia quella rappresentata dalla possibilità di spesa di personale limitata al solo turn-over ( disciplina richiamata come ancora vigente in tali situazioni nella citata deliberazione ) oppure se sia necessaria come invece successivamente precisato nella citata deliberazione un recupero contabile della maggiore spesa nei bilanci successivi .
In questa seconda ipotesi qualora l'ente abbia sforato esemplificando di 100.000 euro il limite della 1a fascia di virtuosità in cui era collocato dovrebbe pertanto presentare un margine sul valore soglia di virtuosità di 100.000 euro nell'esercizio successivo o comunque rientrare nella 1a fascia di virtuosità nell'orizzonte temporale del bilancio pluriennale ?
|