RE: compensazione split payment istituzionale
Si segnala preliminarmente che il quesito posto pur dovendo essere inserito nell'altra sezione del forum ("fisco e tributi"), può trovare qui il seguente riscontro.
Nel caso in esame l’Iva istituzionale versata in eccesso nel 2017, non può essere richiesta a rimborso con una formale istanza, ma procedendo alla compensazione “verticale” (stesso tributo - "iva con iva") con i successivi versamenti da effettuare in regime di split payment istituzionale, anche degli anni successivi; ciò perché non è possibile per le pubbliche amministrazioni versare l’Iva istituzionale con la compensazione orizzontale ex art. 4, comma 1, del D.M. 23/01/2015.
L’Ente scomputa l’importo in questione dai versamenti dell’imposta che, nell’ambito della propria sfera istituzionale, dovrà effettuare in regime di split, senza l’obbligo di presentare il modello di delega F24 (non sarà quindi necessario nessun codice F24 EP) ma avendo cura di evidenziare l’avvenuta compensazione nei propri documenti contabili.
GC
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