Buono pasto tutto a carico dell’ente
Art. 45 CCNL 14.09.2000
4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente.
La Corte dei Conti Piemonte con deliberazione n. 18/2015/SRCPIE/PAR del 30 gennaio 2015 afferma:
“… Conseguentemente deve ritenersi che il prescritto limite pari a sette euro debba intendersi più propriamente riferito al costo effettivo sostenuto dall’Ente e dunque al netto della quota (un terzo) che grava sul personale ai sensi dell’art. 45, co. 4 del CCNL nell’ipotesi, come quella in esame, di affidamento del servizio mensa in convenzione.
Si tratta di un limite massimo all’onere finanziario sostenibile dall’Ente, rimanendo in facoltà dell’Amministrazione la valutazione e la scelta di soluzioni organizzative che comportino un minore onere finanziario " …..
Quesito
Alla luce di tale parere, si chiede di capire se è corretto pensare che l’ente, fino all’importo massimo di sette euro, deve farsi carico interamente della spesa del buono pasto, senza applicare alcuna trattenuta al dipendente (terzo a carico del dipendente)?
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