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Inclusione limite fondo art. 9 c. 2-bis
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ventura_dan
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Messaggio: #1
Inclusione limite fondo art. 9 c. 2-bis

Gentilissimo dott. Bianco,
anche a seguito del file xls predisposto dall'ARAN-IGOP,
...Le vorrei proporre una riflessione in merito ai proventi da istruttoria pratiche condono edilizio,...e per la quale avrei piacere di ricevere un Suo parere....:
- la C.C. SS.RR. 51/2011, nella valutazione delle 4 tipologie di incentivi presi in esame dalla delibera (non si è fatto espresso riferimento alle pratiche di condono edilizio) ha riscontrato su tutte un tratto comune,... ossia... sono risorse “etero finanziate”, come la stessa delibera le definisce,... perché basate su fondi che si auto-alimentano;
- la corte ha poi individuato come "la regola generale voluta dal legislatore .... quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico";
- inoltre, continua la corte... "Tra quelle individuate dalla Sezione regionale rimettente le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.
... e ancora..
"Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell’amministrazione pubblica.

Quindi, riepilogando... (stante la pacifica inclusione nelle SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 15 C. 1 lett. K)) dei compensi per condono, la discriminante per l'inclusione o meno, dei vari incentivi, all'interno del limite ex art. 9 c. 2-bis dovrebbero essere:
1)auto-alimentazione (compensi condono "SI")
2)acquisibili anche attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica, con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti (...istruttorie pratiche condono edilizio "SI")
3)destinati a remunerare prestazioni professionali, tipiche di soggetti individuati e individuabili (... "SI"..in quanto "proventi da diritti ed oneri da rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria destinati a specifici progetti riguardanti la relativa attività di disbrigo delle pratiche, da svolgersi oltre l’ordinario (e straordinario orario di lavoro)" C.C. Veneto 31/2013)
4)...come conseguenza del punto precedente,... incentivi non destinabili "alla generalità del personale".
Su questo punto ricordo che anche la stessa ARAN, nell'orientamento applicativo n.1342, ha riconosciuto che:
"le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’erogazione di compensi a favore di professionisti o di dipendenti addetti allo svolgimento di specifiche attività (ad es. legge n.109/1994; art.3, comma 57, della legge n.662/1996 ed art.59, comma 1, lett.p) del D.Lgs.n.446/1997 per il recupero evasione ICI; art.32, comma 40, della legge n.326/2003 per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria), ad avviso della scrivente Agenzia, possono essere utilizzate solo per l’erogazione di tali compensi al personale espressamente individuato dal legislatore"
5)... il principio "discriminante" secondo cui, alcune delle voci elencate al punto precedente (tra le quali quella che qui esaminiamo)... possano essere “potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell’ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa”,... credo riguardi più le varie storture presenti nei CDI dei singoli Enti,... e che, invece, nulla abbiano a che fare con la natura stessa dell'incentivo;... e nel caso le stesse storture potrebbero facilmente essere riscontrate anche per quegli incentivi che invece la Corte stessa ritiene esclusi alla portata dell'art. 9 c. 2-bis.

In conclusione, oltre a chiedere un Suo prezioso parere, mi può indicare (se c'è) un documento (circolare o altro...) dove la RGS stabilisca chiaramente che i proventi da condono non fanno parte di quelle poste non soggette al limite, ma anzi... al contrario... rientrano chiaramente tra quelle soggette?....e che non si basi semplicemente sull'assunto che tale incentivo non sia espressamente escluso?
Glielo chiedo perché, come sa, nella delibera delle SS.RR. non si fa riferimento a tale incentivo, ne in un senso ne nell'altro, e perciò ho ancora una remota speranza che l'esclusione di tale incentivo dal limite, non sia una possibilità così peregrina (vedi C.Conti Veneto 31/2013)
In attesa di un Suo riscontro,... la ringrazio e la saluto.
D.V.

Messaggio modificato il: 12-03-2014 alle 08:15 da ventura_dan.

11-03-2014 12:40
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bianco_arturo
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Messaggio: #2
RE: Inclusione limite fondo art. 9 c. 2-bis

Gentilissimo,
occorre in primo luogo chiedersi se le attività relative al condono edilizio siano permanenti o debbano avere fine.
Mancano - o quanto meno non sono a mia conoscenza- pareri "istituzionali" che consentano a queste risorse di essere considerate in deroga al tetto del fondo 2010. Per cui siamo nell'ambito delle interpretazioni.
A mio avviso occorre distinguere in tale ambito i proventi che derivano dall'incremento del 10% della oblazione versata dai richiedenti e finalizzata al finanziamento delle attività di istruzione delle domande, dalla destinazione al personale di una quota delle somme incassate dall'ente. Nel primo caso ritengo che i presupposti per considerare in deroga al tetto del fondo tali somme sussistono. Nel secondo caso a mio avviso la risposta è negativa, in quanto siamo in presenza di risorse incamerate dall'ente.
Arturo Bianco

19-04-2014 09:56
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