utilizzo resti anni 2014-2013 per assunzioni con procedure ordinarie
Premessa
Questo Comune nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale 2014/2016, ha previsto per l'annualità 2014, la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore Direttivo Contabile di categoria D1;
- dopo aver svolto, con esito negativo, gli adempimenti preliminari alle ordinarie procedure di assunzione di cui all'articolo 34 bis Dlgs 165/2001 e la mobilità volontaria, è stato indetto pubblico concorso;
- la procedura concorsuale non è stata conclusa entro la data del 31 dicembre 2014, risultando, a tale data, nella fase dell'istruttoria delle domande di partecipazione;
ALLA LUCE:
- della legge di stabilità 2015, in particolare l’Art.1 comma 424 Legge n. 190 del 23.12.2014, ai sensi del quale <<Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle>>;
- della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 30/01/2015, che ha precisato, tra l’altro, che <<la percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni, deve essere destinata in via prioritaria, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al primo gennaio 2015>>;
- della deliberazione n. 19 adottata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, depositata in data 16 giugno 2015, in materia di assunzioni e mobilità;
è stata disposta, nel corso del 2015, la revoca della selezione e di tutti gli atti connessi.
Essendosi espressi numerosi esperti in materia di personale, sulla possibilità prevista dall'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del DL 90/2014, come modificato da dl 78/2015, di utilizzare le residue capacità assunzionali del 2013 e 2014 per assunzioni con procedure ordinarie, si chiede un parere in merito a tale possibilità, più precisamente:
- considerato che l'Ente ha a disposizione resti riferiti agli anni 2014 e 2013 che consentirebbero di assumere un'unità;
- che l'Ente non dispone di graduatorie, riferite alla stessa figura professionale, conclusesi entro il 2014;
si chiede se sia possibile utilizzare detti resti, riferiti agli anni 2013-2014, nel 2016, nel senso di poterli inserire nella programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2016/2018, annualità 2016, prevedendo la copertura del posto con procedure ordinarie (nuovo concorso pubblico o convenzione con altri Enti per utilizzo di graduatorie).
Si ringrazia anticipatamente.
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