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Comando, distacco funzionale, assegnazione temporanea
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quartarone_giovanni
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Comando, distacco funzionale, assegnazione temporanea



Art. 13. LEGGE 4 novembre 2010, n. 183

(Mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. In caso di conferimento di funzioni statali alle  regioni  e  alle autonomie  locali  ovvero  di  trasferimento  o  di  conferimento  di attivita' svolte  da  pubbliche  amministrazioni  ad  altri  soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attivita' e  di  servizi,  si applicano  al  personale  ivi  adibito,  in  caso  di   esubero,   le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165.  

2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  «2-sexies.  Le  pubbliche  amministrazioni,  per  motivate   esigenze organizzative, risultanti dai documenti  di  programmazione  previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi  ordinamenti,  personale  di  altre amministrazioni per un  periodo  non  superiore  a  tre  anni,  fermo restando quanto  gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».  

3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal  comma 2-sexies dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n.  165  del 2001, introdotto dal comma  2  del  presente  articolo.  In  caso  di mancata rideterminazione, i rapporti in corso  continuano  ad  essere disciplinati dalle originarie fonti.


La norma sopra evidenziata vieta alle amministrazioni di utilizzare dipendenti di altre amministrazioni per un periodo superiore ai tre anni.

Quesito

Secondo voi tale norma si riferisce solo all’istituto del comando o anche al distacco funzionale o all’assegnazione temporanea?
Sono previste sanzioni a causa del superamento del periodo massimo di tre anni?

Messaggio modificato il: 29-08-2014 alle 14:40 da quartarone_giovanni.

29-08-2014 11:50
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bianco_arturo
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Messaggio: #2
RE: Comando, distacco funzionale, assegnazione temporanea

La formulazione del comma 2 sexies dell'articolo 30 del DLgs n. 165/2001 sembra riferirsi a tutte le forme di assegnazione temporanea, quindi sia al comando che al distacco funzionale che all'assegnazione temporanea. E' questa una lettura attenta al dato sostanziale di una disposizione che utilizza una terminologia non adeguata a quelle contenute nel resto del DLgs n. 165/2001 e nel DPR 3/1957. Comunque in direzione di un limite complessivo a tutte le forme di assegnazione temporanea vanno le disposizioni legislative citate.
Arturo Bianco

31-08-2014 21:34
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quartarone_giovanni
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RE: Comando, distacco funzionale, assegnazione temporanea

Sono previste sanzioni a causa del superamento del periodo massimo di tre anni?

02-09-2014 16:24
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fornelli_cinzia
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Messaggio: #4
RE: Comando, distacco funzionale, assegnazione temporanea

si tratterebbe di violazione di legge.

12-09-2014 12:32
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bianco_arturo
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Messaggio: #5
RE: Comando, distacco funzionale, assegnazione temporanea

Non sono previste specifiche sanzioni a carico dei dirigenti inadempienti. La violazione del dettato normativo non determina conseguenze dirette ed immediate neppure a carico delle amministrazioni. Sicuramente si determinerebbe la cessazione del rapporto che supera la durata triennale.
Arturo Bianco

24-09-2014 19:23
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martucci_giuseppe_giuseppe
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Messaggio: #6
RE: Comando, distacco funzionale, assegnazione temporanea

cosa succede se il dirigente (o l'amministrazione) allo scadere dei tre anni non dispone la cessazione del "distacco funzionale, comando, assegnazione temporanea"?. E il dipendente che vive quella condizione lavorativa eccessivamente disagiata, per l'età e per altre ragioni ambientali, si può rifiutare, e con quali conseguenze?

24-10-2014 08:59
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bianco_arturo
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Messaggio: #7
RE: Comando, distacco funzionale, assegnazione temporanea

Non vi sono espresse sanzioni per il superamento del tetto di durata delle assegnazioni provvisorie, posto che siamo in presenza di una violazione di legge e che le sanzioni possono essere determinate in relazione a possibili danni provocati all'ente. L'assegnazione temporanea richiede il consenso del dipendente. Si ricorda che il nuovo testo dell'articolo 30 del DLgs n. 165/2001 prevede la mobilità obbligatoria, senza consenso del dipendente salvo che sia genitore di almeno un figlio di età inferiore a 3 anni e/o che assista congiunti affetti da grave disabilità.
Arturo Bianco

09-11-2014 19:39
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