RE: ICI - FABBRICATI RURALI
Le modificazioni introdotte dall'articolo 42-bis del collegato fiscale, in mancanza di una espressa indicazione in tal senso, non possono essere qualificate come interpretative e, quindi, non possono avere efficacia retroattiva. Qualche perplessità può nascere dall'incipit dell'art. 42-bis, il quale prevede che il riordino della materia viene effettuato proprio "in attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b)" della finanziaria 2007, che disciplina l'iter per l'accatastamento (su iniziativa dell'Agenzia del Territorio) dei fabbricati che abbiano perso i requisiti della ruralità.
Dalla descrizione della fattispecie, però, la novella legislativa non pare rilevante. Ai fini del riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, infatti, rileva escusivamente il fatto che il fabbricato sia posseduto e utilizzato quale abitazione principale da parte di un imprenditore agricolo. Anche nel caso di società agricole, il socio possessore/utilizzatore del fabbricato deve essere imprenditore agricolo.
Inoltre, la sussistenza delle caratteristiche di lusso di cui al DM 2 agosto 1969, esclude la possibilità di riconoscimento dei requisiti della ruralità.
Io suggerirei di procedere con l'accertamento.
Al limite, in sede di contraddittorio, potrà cercare di evitare il contenzioso eliminando la sanzione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 212/2000.
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