ICI - FABBRICATI RURALI - caprioglio_marina - 31-01-2008 15:46
Vorrei accertare per gli anni dal 2003 al 2006 l'omessa denuncia di un fabbricato (accatastato nel 2007) da parte di una società semplice in quanto la stessa sostiene che il fabbricato avesse i requisiti per il riconoscimento di ruralità. Premetto che la società (che, a seguito di cessione di quote e trasformazione, dal 2007 è una s.r.l.) non aveva come oggetto principale l'attività agricola che era prevista soltanto in subordine all'attività immobiliare;
nessun socio risultava essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo nè risultava abitare il fabbricato nè coltivare il fondo. Se anche il fondo fosse stato coltivato da dipendenti o affittuari questi avrebbero anche dovuto abitare il fabbricato, ma da controlli incrociati con l’anagrafe, risultano quali residenti soltanto soggetti esercenti la professione di collaboratori domestici;
il requisito della “SUPERFICIE PONDERALE” viene soddisfatto in quanto la superficie dei terreni è superiore a 10.000 mq.;
il requisito del “REDDITO”, risulta soddisfatto;
il requisito sulla “TIPOLOGIA” è solo parzialmente rispettato in quanto la categoria attualmente assegnata (A7) non è definitiva e potrebbe essere riassegnata dal catasto ed inoltre l’Ufficio Tecnico del Comune ha rilasciato dichiarazione attestante che sussistono comunque le caratteristiche di lusso di cui al D.M. 02.08.1969;
il requisito di cui alla lettera f) “ubicazione” è soddisfatto;
il requisito di cui alla lettera g) “ampiezza” è soddisfatto in quanto non vi sono altre abitazioni;
il requisito di cui alla lettera i) “iscrizione al Registro Imprese” è soddisfatto.
ALLA LUCE DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 222/2007 alcuni aspetti sopra evidenziati, inerenti la natura la tipologie della società e dei suoi soci, sono stati rafforzati nel loro valore anche se, trattandosi di annualità antecedenti alla nuova normativa non so se la stessa può avere valore interpretativo della precedente disciplina.
Vorrei un consiglio sull'opportunità di procedere e sui rischi economici per il Comune che comportebbe un eventuale (quasi certo) ricorso.
GRAZIE!
RE: ICI - FABBRICATI RURALI - di_martino_raffaele - 06-02-2008 16:05
Le modificazioni introdotte dall'articolo 42-bis del collegato fiscale, in mancanza di una espressa indicazione in tal senso, non possono essere qualificate come interpretative e, quindi, non possono avere efficacia retroattiva. Qualche perplessità può nascere dall'incipit dell'art. 42-bis, il quale prevede che il riordino della materia viene effettuato proprio "in attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b)" della finanziaria 2007, che disciplina l'iter per l'accatastamento (su iniziativa dell'Agenzia del Territorio) dei fabbricati che abbiano perso i requisiti della ruralità.
Dalla descrizione della fattispecie, però, la novella legislativa non pare rilevante. Ai fini del riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, infatti, rileva escusivamente il fatto che il fabbricato sia posseduto e utilizzato quale abitazione principale da parte di un imprenditore agricolo. Anche nel caso di società agricole, il socio possessore/utilizzatore del fabbricato deve essere imprenditore agricolo.
Inoltre, la sussistenza delle caratteristiche di lusso di cui al DM 2 agosto 1969, esclude la possibilità di riconoscimento dei requisiti della ruralità.
Io suggerirei di procedere con l'accertamento.
Al limite, in sede di contraddittorio, potrà cercare di evitare il contenzioso eliminando la sanzione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 212/2000.
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