RE: buoni pasto
Il buono pasto con valore superiore ai 5,29 euro diventa trattamento ordinariamente spettante e pertanto sottoposto al vincolo imposto dall’art. 9 c. 1 del DL 78/2010. Di conseguenza oltre i 5.29 euro non è possibile prevedere alcun incremento.
Di seguito si riporta stralcio della delibera della Corte dei Conti n. 25/2011 dell’Emilia Romagna.
“… L'esclusione totale dal reddito del dipendente riguarda, quindi, le prestazioni sostitutive del servizio di mensa (buoni pasto o ticket restaurant) per un importo massimo complessivo giornaliero di Euro 5,29; oltre questa soglia, tali prestazioni sostitutive concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, ed in quanto tali,
sono assoggettate a tassazione ed a ritenute previdenziali.
Conseguentemente deve ritenersi che il divieto di aumentare il “trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010” di cui all’articolo 9, comma 1°, del D.L. 78/20102, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, trovi applicazione per la quota eccedente l’importo di euro 5,29….”
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