affidamento di incarichi |
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fazzi_luciano
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affidamento di incarichi
Mi chiedo se il conferimento di un incarico di consulenza e/o di studio e ricerca affidato da un comune ad una università rientri o meno tra quei casi in cui sia necessario il parere preventivo del collegio dei revisori e la successiva trasmissione della determina alla Corte dei Conti
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28-07-2010 15:04 |
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onorati_roberto
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RE: affidamento di incarichi
Personalmente ritengo che se un servizio, di consulenza o studio e ricerca, venga affidato non ad una persona fisica ma ad un organismo quale una università, siamo fuori dall'ipotesi del D.Lgs. 165/2001 art. 7, che parla di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Pertanto in questo caso manca il presupposto per l'invio alla Corte dei conti.
Problema ulteriore è la configurazione dell'affidamento di servizi all'università. La Corte di Giustizia europea, in una nota sentenza del 2009, ha affermato che le Università sono considerate imprese quando offrono beni e servizi dietro un corrispettivo, per cui in questi casi l'affidamento di servizi è assoggettato alle regole del codice dei contratti. Anche due recenti sentenze del TAR Puglia (nn. 417 e 418 del 17/12/2009) hanno affermato che l'affidamento dietro corrispettivo ad una Università di servizi relativi a progettazioni, studi e ricerche configura un appalto di servizi.
Se invece l'accordo tra un Comune e una Università è impostato come svolgimento condiviso di funzioni e attività in vista di un risultato comune a vantaggio della collettività in modo complementare e sinergico (prevedendo ad es. un mero rimborso dei costi vivi nei confronti dell'Università), allora non siamo più di fronte ad un appalto di servizi ma ad una forma di collaborazione tra amministrazioni pubbliche prevista dall'art. 15 L.241/90 (accordi procedimentali) e dall'art.119 TUEL (accordi di collaborazione).
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06-08-2010 10:44 |
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bianco_arturo
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RE: affidamento di incarichi
Si concorda con le indicazioni espresse da Roberto Onorati.
L'ambito di applicazione del DLgs n. 165/2001, articolo 7, commi 6 e seguenti, riguarda esclusivamente le persone fisiche. Nel caso di incarichi a soggetti giuridici siamo al di fuori di tale ambito e quindi non vi è obbligo di invio alla Corte dei Conti nel caso di importo superiore a 5000 euro.
Si richiamano inoltre i limiti previsti per la scelta diretta di una Università quale soggetto a cui conferire un incarico professionale.
Arturo Bianco
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11-08-2010 08:47 |
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bertagna_gianluca
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RE: affidamento di incarichi
Ne ha parlato anche la Corte dei conti della Lombardia nel parere n. 660/2010. Ecco un estratto.
Nel caso specifico, si tratta di un’amministrazione pubblica – ente locale – che si rivolge ad un’altra amministrazione pubblica – il Politecnico di Milano – per l’affidamento di un incarico per la redazione del Piano di Governo del Territorio e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Ritiene la Sezione che , trattandosi di conferimento di incarico da parte di una persona pubblica ad un’altra persona pubblica, l’istituto giuridico più idoneo per tale operazione è quello degli accordi tra enti pubblici di cui all’art. 15 della legge n. 241 del 1990. Dispone la predetta norma che:” le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.
In forza di tale previsione normativa l’accordo tra le amministrazioni interessate può considerarsi lo strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento per il soddisfacimento del fine pubblico idoneo a comporre in un quadro unitario gli interessi di cui ciascuna amministrazione è portatrice.
Sulla base di tale considerazione risulta evidente la valenza generale rivestita dagli accordi organizzativi di cui al citato art.15, in forza del quale gli enti pubblici possono “sempre” utilizzare lo strumento convenzionale per concludere tra loro accordi organizzativi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
In tale quadro, la comunione di interessi che è alla base degli accordi di collaborazione tra amministrazioni previsti dall’art.15,l.7 agosto 1990 n. 241, rende inapplicabili,per la conclusione degli accordi stessi, le regole sulla scelta del contraente risultanti dalle norme sulla contabilità di Stato.
L’accordo che potrebbe intercorrere tra l’ente locale e l’Università non costituisce quindi evento elusivo delle regole dell’evidenza pubblica, in quanto l’economicità di un siffatto sistema convenzionale è pur sempre uno dei criteri che regolano l’azione amministrativa.
Deve quindi concludersi che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per il ricorso allo strumento convenzionale previsto dall’art.15 cit., per cui il mancato esperimento di procedure competitive non integra la violazione della normativa in materia di appalti pubblici di servizi.
ll Comune, pertanto, può ricorrere all’istituto del convenzionamento diretto (così come, del resto, da tempo agiscono in tal senso le Aziende Sanitarie Locali nonché le aziende ospedaliere), purché si tratti di interesse comune e purché sia comunque salvaguardata l’economicità della prestazione, intesa come rimborso dei costi.
Gianluca Bertagna
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16-08-2010 19:44 |
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bianco_arturo
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RE: affidamento di incarichi
Alle assai pertinenti indicazioni di Gianluca Bertagna occorre aggiungere che il TAR di Lecce, prima sezione, sentenza n. 1791 del 2010 ha stabilito tra l'altro che l'incarico (attività di consulenza a supporto della progettazione di strumenti urbanistici) deve essere qualificato come "appalto di servizi". Ed ancora che "nel caso di specie è prevalente, se non esclusiva, l’attività diretta alla prestazione di servizi di consulenza tecnico-scientifica attinenti all’architettura e, in particolare, all’urbanistica (cfr. categoria 12 dell’allegato IIA del decreto legislativo n. 163 del 2006). Servizi che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del ridetto codice degli appalti, sono espressamente sottoposti alle disposizioni in esso contenute e, in primo luogo, ai principi dell’evidenza pubblica".
Ed inoltre, citando indicazioni della giustizia comunitaria, "le università possono ben essere qualificate quali soggetti di mercato, e in particolare alla stregua di operatori economici, in quanto tali abilitate a stipulare contratti di appalto (di servizi, come nella specie) con altre amministrazioni aggiudicatrici".
Per cui torno a raccomandare la massima attenzione nella scelta e nei relativi metodi selettivi.
Arturo Bianco
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03-10-2010 18:53 |
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