Fondo Salario Accessorio 2015/2017
In conseguenza di quanto prescritto dall'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, il fondo del 2010 (riferito alle componenti soggette a limitazione) di € 138.073,00 è stato ridotto negli anni successivi fino a € 108.842,00 nel 2014 e a € 105.100,00 nel 2015.
Una verifica approfondita dei tagli effettuati rispetto al personale cessato, utilizzando il giusto metodo (semisomma), ha evidenziato che il fondo di diritto del 2014 era pari a € 119.419,00 e quello del 2015 di € 115.678,00.
Al fine di recuperare, anche se parzialmente tale eccessiva riduzione, nel 2015 il fondo è stato adeguato definitivamente in € 109.905,86.
In sede di verifica del fondo 2015, la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha ritenuto tale importo non congruo e disposto il recupero da parte del Comune delle somme eccessive stabilendo che il risparmio conseguito nel 2014 tra il fondo di diritto e quello costituito (119.419,00 - 108.842,00) pari a € 10.577,00 dovesse essere portato in detrazione dal fondo di diritto 2015 per ottenere così il fondo da costituire per tale anno pari a € 105.101,00(115.678,00 - 10.577,00), anche se tale risparmio deriva da un evidente eccessivo taglio rispetto al dovuto.
Si chiede se è corretta tale conclusione della Corte oppure se sia contestabile.
Si chiede inoltre se tale rideterminazione per il 2015 ha conseguenza anche sui fondi 2016 e 2017, stante che gli stessi sono stati determinati nella stessa entità del 2015 visto che non ci sono state cessazioni.
Grazie
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