RE: OIV o nucleo di valutazione
Sulla base delle indicazioni dettate dal DPR n. 105/2016, articolo 1 comma 3: "Nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto, nonché' dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009". Il che vuol dire in concreto che regioni ed enti locali possono autonomamente decidere se istituire il nucleo di valutazione (quindi con una propria regolamentazione) o dare corso alla istituzione dell'OIV (nel qual caso si applicano le regole dettate dal citato DPR).
Arturo Bianco
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