RIFLESSI CONTABILI E DI BILANCIO DELL'ART. 11 D.L. 195/2009
Gentile utente, la sua ricostruzione (anche se in forma “interrogativa”) della normativa di cui all'art.11 del d.l. 195/2009 (legge 26/2010) e s.m.i, prorogata per il 2012 in toto dall’art.13 del recente d.l. 216/2011 (legge n. 14/2012 – cd. “decreto mille proroghe 2012”), è formalmente ineccepibile ed aderente alla ratio legis, segnatamente alla luce del vigente T.U.E.L. – Parte II e dei vigenti P.C.E.L. (nn.1-2-3) dell'Osservatorio Ministeriale FCEL. Infatti, il bilancio degli ee.ll. è notoriamente, in seguito alla riforma del 1995 (Dlgs 77/1995 e Dpr 194/1996) un bilancio “di previsione”, “finanziario”, “autorizzatorio” e "di competenza" (e, almeno per ora, non “di cassa”), per cui la copertura finanziaria delle spese in generale (anche di quelle finanziate da entrate vincolate o a specifica destinazione, tra cui in ogni caso non sono mai rientrate, né per definizione normativa, né dottrinale, né giurisprudenziale e né interpretativa, quelle rivenienti dal ciclo dei rifiuti, come al Tarsu o la Tia) non deve avvenire mai (se non espressamente previsto da norme di legge, come nel caso delle entrate e delle spese di cui alla legge 219/1981, ad esempio, o dei proventi delle concessioni edilizie ex legge “bucalossi” n.10/1977 o proventi edilizi, prima del 30/06/2003, data di entrata in vigore del T.U. edilizia) in termini di cassa (cioè mediante costituzione di apposito vincolo presso i conti di tesoreria unica o comunale), bensì meramente ed esclusivamente in termini competenza, ovvero: "accertamenti = impegni" e non "riscossioni = pagamenti"; ne sono esempio tra gli altri il trattamento contabile dei suddetti proventi edilizi (dal 01/07/2003 in poi), dei proventi contravvenzionali (50%) e delle entrate del servizio igiene urbana (Tarsu/Tia, proventi R.D., ecc.) e ovviamente delle correlate spese a cui una quota o la totalità di esse sono finalizzate per specifica destinazione di legge.
Pertanto, i comuni campani, anche dopo l’entrata in vigore delle novelle normative dell’art.11 d.l. 195/2009, non sono assolutamente obbligati, ad aprire c/o la propria tesoreria, con decorrenza 01/01/2010, un apposito conto (o sottoconto di vincolo) di tesoreria dedicato, nel quale fare confluire tutte le entrate inerenti il servizio rifiuti solidi urbani, in quanto il citato art.11 non richiede (e non avrebbe potuto richiedere) la copertura integrale “per cassa” del servizio di I.U. (che del resto è una cosa di fatto impossibile soprattutto a causa dell’evasione riscossiva statisticamente rilevata intorno ad una media nazionale del 25-30%), bensì la copertura solo in termini di previsione (entrate stanziate = spese stanziate) e di competenza (accertamenti = impegni), già individuata e normata dal DLgs 507/1993 e s.m.i.; infatti, dall’art.11 in parola, si evince che l’unico soggetto obbligato è il riscuotitore (nel caso di specie, Equitalia Spa) che deve ope legis distinguere i due conti su cui versare la quota comunale (codice tributo 0434) e la quota provinciale (codice tributo IT80).
Si rimane a disposizione per eventuali chirimenti ed approfondimenti. Dr. Gennaro Cascone.
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