FONDO SVALUTAZIONE CREDITI |
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andrea_vassallo
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FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Cortesemte ai fini del bilancio 2014 (ente NON sperimentale) qual'è la percentuale da applicare per la determinazione del Fondo svalutazione crediti per gli enti senza e con anticipazione di liquidità e le relative fonti legislative.
GRAZIE
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20-06-2014 20:45 |
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cascone_gennaro
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RE: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
LA PERCENTUALE E' IL <<20%>> PER TUTTI GLI ENTI NON SPERIMENTATORI.
ECCO I RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.L. N.16/2014 – ART.3-BIS, COMMA 1:
"Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni."
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21-06-2014 10:20 |
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andrea_vassallo
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RE: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
ANCHE IO SAPEVO IL 20% MA POI QUESTO COMMA MI HA MANDATO IN CONFUSIONE:
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76
Testo del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 150 del 28 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti». (13A07089) (GU Serie Generale n.196 del 22-8-2013)
Art. 11-bis
(( Limite di indebitamento degli enti locali e Fondo svalutazione
crediti ))
(( 1. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «l'8 per cento
per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a
decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per
cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno
2014».
2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
le parole: «relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in
cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «relativo ai cinque
esercizi finanziari successivi a quello in cui e' stata concessa
l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore
dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' pari almeno
al 30 per cento». )) [i][u]
QUINDI COSA APPLICARE IL 20% O IL 30%.
INOLTRE IL FATTO CHE L'ENTE HA USUFRUITO DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA COSA CAMBIA NELL'APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE
DA APPLICARE?
GRAZIE
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21-06-2014 20:19 |
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cascone_gennaro
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RE: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
tempus regit actum ... ius superveniens ... dicevano gli antichi ... cioè
la legge successiva abroga la precedente ... quindi
la percentuale è del 20% e non c'e' nessun dubbio al riguardo ... tant'è vero che il D.L. N.16/2014 – ART.3-BIS, COMMA 1 fa riferimento preciso """all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64""" che dal 50% è passato al 30% e oggi al 20%.
saluti. g.c.
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21-06-2014 21:39 |
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