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PROVENTI C.D.S. (ART.208) – NUOVE POSSIBILITA’ DI  UTILIZZO POST L.120/2010
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cascone_gennaro
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PROVENTI C.D.S. (ART.208) – NUOVE POSSIBILITA’ DI  UTILIZZO POST L.120/2010

La riforma del Codice della strada, effettuata con la recente legge n.120/2010 (in vigore dal 13/08/2010), ha toccato, tra le altre disposizioni, una norma molto nota alle ragionerie comunali, rappresentata dall’art.208 del predetto codice, modificando ed innovando rispetto alle modalità di utilizzo della quota vincolata (fissata in almeno il 50% dell’entrata – da accertare prudenzialmente anno per anno secondo il PRINCIPIO DI CASSA), definite con la rituale delibera giuntale di riparto (che, ai sensi della citata novella, va ancora adottata, ma non va più trasmessa al Ministero Infrastrutture, così come veniva stabilito, nella norma previgente, per i comuni con pop. superiore ai 10.000 ab.).
Le finalizzazioni e le tipologie di spesa che, dal 13/08/2010, sono quindi finanziabili con la quota vincolata dei proventi contravvenzionali, anche alla luce delle recenti indicazioni contenute nella deliberazione n.104 del 15/09/2010 della Corte dei conti della Toscana (vedi allegato pdf), possono essere riassunte, quindi, nelle seguenti:
-INCENTIVAZIONE (PRESTAZIONE E RISULTATO) DEI VIGILI URBANI (“progetti di produttività” – cosiddetta LETTERA K), LAVORO STRAORDINARIO, TURNAZIONE E FLESSIBILITA’ ORARIA DEI VIGILI URBANI, PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO DEL PERSONALE P.M. A PART-TIME,  in misura non inferiore a un quarto del 50% (12.50% del totale) e con il fine del potenziamento dell’attività di controllo e di accertamento delle violazioni, della sicurezza urbana e stradale (e potenziamento dei servizi notturni); N.B.: tutto ciò costituisce una vera e propria NOVITA’ di grande rilievo pratico per i comuni, in quanto viene così ad attenuarsi l’enorme “fardello” delle spese (accessori, straordinario, ecc.) generato dalla polizia municipale nella stragrande maggioranza dei casi, con assorbimento della magna pars delle risorse “accessorie”  disponibili;
-ACQUISTO (E NON MANUTENZIONE) DI VEICOLI, DI ATTREZZATURE E DI ALTRI MEZZI TECNICI PER LA P.M. (NON PERO’ I CONSUMI DI CARBURANTE, LE ASSICURAZIONI E LE TASSE AUTOMOBILISTICHE), il quale, insieme alle finalità di cui al punto precedente, va finanziato con una somma non inferiore a un quarto del 50% dei proventi destinati; va detto poi che, a tale riguardo, permangono dubbi sull’acquisto di VESTIARIO per il personale P.M., che secondo alcuni non sarebbe ammissibile, ma che, secondo chi scrive, dovrebbe essere annoverato tra le tipologie finanziabili con i proventi di cui trattasi, non foss’altro che per semplice la considerazione che il maggior lavoro richiesto ai vigili genera una maggiore e più rapida usura delle divise, la cui spesa andrebbe finanziata con i frutti di tale superlavoro;
-CANONI PER COLLEGAMENTI TELEMATICI (MCTC, ACI/PRA, ECC), perché finalizzati al potenziamento dell’attività di controllo e di accertamento delle violazioni, MA NON UTENZE DIVERSE E RIPETITIVE (fitti, spese condominiali, acqua, luce, ecc.)
-SEGNALETICA STRADALE, MANUTENZIONI STRADALI, EDUCAZIONE STRADALE, MOBILITA’ CICLISTICA, REDAZIONE PIANI TRAFFICO, ECC., anche qui in misura non inferiore a un quarto del 50%.
-ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO DI PERSONALE P.M.;
-PREVIDENZA INTEGRATIVA DEI VIGILI URBANI.

P.S.: Ho lanciato su questo forum le suddette considerazioni perché, rispetto a questa tematica di grande rilevanza pratica per la gestione finanziaria e di bilancio dei comuni, mi piacerebbe iniziare con tutti voi una attenta e approfondita discussione di tipo operativo tale da accrescere l’attenzione di noi operatori “di trincea” sul corretto e concreto utilizzo dei proventi contravvenzionali, anche alla luce delle nuove finalizzazioni di spesa (ad esempio, straordinario e accessori vari dei vigili urbani).

Saluti e buon lavoro a tutti.

Messaggio modificato il: 05-10-2010 alle 13:46 da cascone_gennaro.

05-10-2010 13:17
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cascone_gennaro
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Rispetto all’argomento delle nuove possibilità di destinazione dei proventi contravvenzionali, derivanti dalle modifiche della legge n.120/2010, bisogna segnalare, oltre alle indicazioni contenute nella già citata deliberazione n.104 del 15/09/2010 della Corte dei conti della Toscana, quanto affermato recentissimamente dalla Corte dei conti per la Lombardia nella Delibera n. 961/2010/PAR del 20/10/10, in cui, tra le atre osservazioni, sinteticamente, pur ribadendo per sommi capi quanto detto dalla corte toscana, si rappresenta quanto segue:
-le prestazioni accessorie del personale p.m. finanziate con i proventi del c.d.s. devono riferirsi ad attività effettivamente nuove, derivanti da appositi programmi di lavoro (cd. progetti di produttività – lettera k) che accrescano quali-quantitativamente il servizio reso nelle ipotesi dell’art.208, comma 5-bis; secondo tale interpretazione i proventi non potrebbero quindi essere utilizzati per finanziare voci di lavoro accessorio stabili e ricorrenti, ma solo voci nuove e una tantum (anche se a mio avviso, questa sembra una lettura un po’ troppo rigida di quanto recato dal nuovo 208 – si veda a tal fine quanto detto in data 05/10/2010);
-a fine anno (ndr.: ovviamente, solo per la parte retributiva del “risultato”) poi va effettuata una accurata verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di miglioramento prefissati, per l’erogazione in modo selettivo (e non “a pioggia”) degli incentivi economici al personale sulla base di appositi indicatori anch’essi previamente individuati che diano visibilità all’apporto singolo di ciascun dipendente.

La corte lombarda, nella citata deliberazione, dopo il solito excursus sulle legittimazione oggettiva e soggettiva a richiedere il parere (quasi 5 pagine su 18), e dopo un’altra quasi infinita digressione storica sul “208” nella sua vecchia versione (altre 5-6 pagine), risponde ai quesiti inoltrati dal sindaco di un comune lombardo, specificando, oltre a quanto sopra segnalato, che:
-le risorse in oggetto non possano finanziare i buoni pasto del personale di polizia municipale, trattandosi di voce retributiva di natura stabile e ricorrente (si parte dall’assunto che tali proventi siano “straordinari”, ma lo sappiamo benissimo che ormai non è più così perché il loro trend storico è ormai costante e consolidato!!!);
-l’utilizzo dei proventi per le prestazioni accessorie del personale p.m. deve comunque avvenire nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, nel senso che gli ee.ll., nella deliberazione e successiva erogazione delle risorse integrative aggiuntive, sono comunque tenuti a rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno e le norme vigenti che impongono il contenimento delle spese di personale.

Si allega Delibera n. 961/2010/PAR del 20/10/10 della Corte dei conti per la Lombardia.

Saluti e buon lavoro a tutti!!!

01-11-2010 17:37
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cascone_gennaro
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Si segnalano rispetto all’argomento in oggetto le ulteriori indicazioni provenienti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, siccome contenute nella recente Deliberazione n.7/2011/PAR del 13/01/2011.

In sintesi la Sezione ritiene che:
a) in base alle previsioni contenute nell’art. 208 del Codice della Strada non sia possibile stabilire specifici meccanismi di incentivazione del personale addetto alla vigilanza stradale richiamando la previsione contenuta nella lettera b) del co. 4 dell’art. 208, ma si possano unicamente programmare specifici progetti nei termini e nei limiti previsti dall’art. 5 bis del citato art. 208 del Codice della strada;
b) sia lineare la destinazione delle risorse in relazione alle previsioni contenute nell’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 a copertura dei maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività” previste dallo specifico progetto predisposto dall’ente, sempreché si tratti di progetti realmente nuovi che attivino nuovi servizi o processi effettivi di riorganizzazione ai quali non possa farsi fronte ordinariamente;
c) in ogni caso, i vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e al trattamento economico individuale di ciascun dipendente non possono essere derogati e, conseguentemente, il saldo finale del fondo può essere incrementato solo se il saldo complessivo della contrattazione integrativa osserva i principi generali di contenimento.

Saluti e buon lavoro!

Messaggio modificato il: 10-02-2011 alle 15:18 da cascone_gennaro.

10-02-2011 15:16
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