Apertura di credito art. 3 D.L. n. 310/1990
Questo Ente è interessato alla stipulazione di un contratto di apertura di credito ai sensi del terzo comma dell’art.3 del D.L. 31 ottobre 1990, n.310, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma della Legge 22 dicembre 1990, n.403 (Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali), nel testo sostituito dall’art.6 del decreto-legge 23 settembre 1994, n.547, convertito in legge, con modificazioni, dell’art.1, comma 1, della legge 22 novembre 1994, n.644; in seguito a procedura ad evidenza pubblica espletata nel rispetto del decreto del Ministero del Tesoro 19 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 marzo 1996, n.51.
Al riguardo chiedo un Vs. pensiero su come tale apertura di credito, che si ritiene non costituisca, inizialmente, indebitamento e che verrà rimborsata con i proventi ricavati dalle alienazioni, debba considerarsi ai fini delle disposizioni in materia di patto di stabilità 2008.
In particolare se l’entrata, quale anticipazione di risorse provenienti dalla vendita di patrimonio immobiliare, [1] possa essere considerata tra le entrate rilevanti ai fini dei saldi finanziari, oppure [2] da escludere come le entrate da indebitamento o da apertura di credito di cui all’art.205-bis del D.Lgs. 267/2000.
Per quanto riguarda la corretta contabilizzazione in bilancio ritengo che la procedura dovrebbe essere questa: al momento della concessione dell’apertura di credito accertare la somma al Titolo V, categoria 2; ciò consentirà di impegnare la spese di investimento al titolo II della spesa; al momento in cui verranno accertate le entrate derivanti dalle alienazioni, queste verranno contabilizzate al titolo IV, categoria 1; questa entrata servirà per finanziare il rimborso dell’apertura di credito contabilizzata al Titolo III della spesa all’intervento 2.
Certo che la modalità di contabilizzazione non pare a favore della prima ipotesi.
Saluti.
Gabriele
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