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La spesa oggetto di accordo transattivo è debito fuori bilancio - Dite la vostra
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La spesa oggetto di accordo transattivo è debito fuori bilancio - Dite la vostra

PROPONIAMO, DI SEGUITO, UN APPROFONDIMENTO SULLA CONTROVERSA NATURA DELLA SPESA OGGETTO DI ACCORDO TRANSATTIVO. DITE LA VOSTRA!

In ordine alla mancata appartenenza dell'onere da accordo transattivo alla definizione di debito fuori bilancio, è indubbio che ogni parere in tal senso debba ritenersi limitato alla valutazione della portata applicativa dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000.

PREMESSA
L'accordo transattivo, non ricadendo in nessuna delle fattispecie elencate dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, concretizza un debito fuori bilancio non vincolato alla procedura che vi è prevista, potendo l'ente prevedere, per via regolamentare, percorsi differenti, pur non anche sul piano sostanziale.
Non è possibile ragionare diversamente, essendo l'onere in questione estraneo ai percorsi ordinari (ai percorsi, per loro natura preventivi, che conducono agli impegni di spesa) e non prevedendo la legge modalità di copertura di questo genere di spese diverse da quella di cui all'art. 194.
In altre parole, il percorso gestionale che conduce all'accordo transattivo contiene la stessa anomalia a cui è legata la ratio giuscontabile della procedura straordinaria prevista dall'art. 194.

LE PRECISAZIONI DEL PUNTO 104 DEL PRINCIPIO CONTABILE N. 2
Al punto 104 del principio contabile n. 2 (il testo approvato dall'Osservatorio il 18/11/2008), si legge:

che gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative di debito fuori bilancio elencate dall'art. 194 del d. lgs. 267/2000 e non sono equiparabili a quella di cui alla lett. a);

che la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina dettata dall'art. 194;

che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile per l'ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo.


In tal modo, l'Osservatorio precisa che l'accordo transattivo rileva un debito fuori bilancio che non deve ritenersi disciplinato dall'art. 194, non essendo, per effetto della mancata insorgenza del contenzioso, equiparabile all'ipotesi della lettera a).
Prospettare una lettura diversa, affermando che la spesa oggetto di accordo transattivo non è debito fuori bilancio, significa sovvertire la ratio stessa dell'art. 194, la quale, in applicazione di criteri generali dell'attività amministrativa, obbliga l'ente a valutare, attraverso procedimento che si conclude con deliberazione, tanto gli atti ed i fatti che hanno determinato la dinamica a cui è dovuta l'insorgenza della spesa non impegnata, quanto la congruità di quest'ultima.
Se il Comune, ad esempio, ha arrecato un danno per inadeguatezza del manto stradale, la pattuizione dell'indennizzo (l'accordo, quindi), a seguito di apposita stima, è aspetto separato dalla predetta valutazione, la quale investe ovviamente anche l'eventuale dipendenza di tale danno da malfunzionamenti gestionali interni o da lavori esterni eseguiti male.
Non esiste, quindi, in via naturale, un nesso tra accordo e relativo onere che possa far venir meno la natura di debito fuori bilancio di quest'ultimo, essendo l'accordo solamente ciò che denomina la fattispecie debitoria e che, a differenza di quanto avverrebbe in caso di sentenza, consente all'ente di definire, necessariamente attraverso procedura giuscontabile, il sorgere dell'obbligazione e i tempi dell'adempimento.
È questa la logica che emerge dal punto 104 del principio contabile n. 2, il quale, nella parte intitolata "debiti fuori bilancio - quadro di riferimento", afferma l'estraneità dell'accordo transattivo non al concetto di debito fuori bilancio, ma (questione del tutto diversa) al concetto di debito fuori bilancio che è sotteso alla disciplina dettata dall'art. 194.
In conclusione, nel principio contabile n. 2 si legge che la fattispecie costituisce debito fuori bilancio atipico.

L'EVENTUALE DISCIPLINA REGOLAMENTARE
La mancata previsione, all'interno dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, della fattispecie in questione può far ritenere, per esigenze di semplificazione dell'attività amministrativa, che la deliberazione di riconoscimento della legittimità della spesa (o di riscontrata illegittimità) possa, in base a disciplina regolamentare, essere di Giunta, stante il controllo del Consiglio che è comunque garantito dall'art. 125 (in mancanza di regolamento, è indubbio che si applichi la disciplina dell'art. 194, adattata, secondo criteri oggettivi, alla peculiare fattispecie).
Sempre per via regolamentare, potrà essere previsto l'invio (o il mancato invio) della deliberazione alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, c. 5, della legge 289/2002.
Si ritiene, comunque, che il regolamento debba prevedere tale invio, in considerazione di quelle che sono le competenze della magistratura contabile, in caso di verificata sussistenza, da parte della stessa, dei presupposti del dolo o della colpa grave (art. 1 della legge 20/1994): pensiamo a un'ipotesi di accordo transattivo dovuto ad obblighi, da parte dell'ente, di risarcimento.
Va, al riguardo, premesso l'obbligo dell'ente di verificare, sulla base di apposita ed obbligatoria disciplina regolamentare, la sussistenza o meno dei presupposti di recupero della spesa a carico dei soggetti eventualmente ritenuti responsabili.
La verifica riguarda ovviamente tutti gli atti e i fatti direttamente o indirettamente legati all'insorgenza del debito oggetto di transazione, compresa naturalmente l'inosservanza di regole gestionali e compresa l'omissione (o la parzialità) dei controlli che, per finalità correttive, devono periodicamente esserci in corso di gestione (il controllo interno serve anche a prevenire quei malfunzionamenti gestionali che provocano, o non impediscono, gli eventi per i quali poi gli accordi transattivi, evitando soltanto il contenzioso, non possono far venir meno i presupposti che qualificano come tali i debiti fuori bilancio).
Tornando così al punto: dopo il successivo invio previsto dall'art. 23, c. 5, della legge 289/2002, la valutazione dell'ente potrà essere modificata dalla magistratura contabile, per accertata sussistenza o insussistenza di responsabilità.
È indiscutibile anche l'obbligo del parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione, dato il diretto riflesso contabile dell'operazione.
In conclusione, i debiti fuori bilancio derivanti da accordi transattivi, non rientrando tra le fattispecie previste dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, possono, al massimo, non essere sottoposti alla stessa procedura di queste ultime.
È, quindi, possibile regolamentare procedure più flessibili, ma pur sempre nel quadro che è rigidamente delimitato dai principi di trasparenza e di legalità dell'attività amministrativa.




11-01-2016 11:26
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