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RE: bilancio 2026/2028
FAQ ARMONIZZAZIONE ARCONET N.15 DEL 09/05/2016
DOMANDA SIMILE... QUESTA E' LA RISPOSTA DEL MEF
Lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione è un documento diverso rispetto al bilancio di previsione in corso di gestione. Pertanto le variazioni al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente allo schema di bilancio in corso di approvazione ma, se necessarie, sono oggetto di una esplicita distinta variazione.
A tal fine, l’articolo 174, comma 4, del TUEL consente alla Giunta di presentare emendamenti allo schema di bilancio in corso di approvazione: “Il regolamento di contabilità dell'ente prevede … ………. i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute l’organo esecutivo presenta all’organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione”.
Pertanto, a seguito delle variazioni effettuate al bilancio in gestione, ad esempio nel corso dell’esercizio provvisorio 2016, la Giunta può, nei termini previsti dal regolamento di contabilità dell’ente, presentare emendamenti allo schema del bilancio di previsione 2016-2018 già approvato in giunta, in corso di approvazione da parte del Consiglio.
Nei casi in cui il regolamento non prevede la presentazione di emendamenti diversi da quelli obbligatori (derivanti da variazioni del quadro normativo e dal riaccertamento ordinario dei residui), dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2016 – 2018, la giunta deve presentare una variazione di bilancio diretta ad aggiornare tale documento contabile alla gestione svoltasi nel corso dell’esercizio provvisorio, se la variazione è di competenza del Consiglio.
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