Cessazione della indennita' di funzione e ripristino del gettone per i Consiglieri
Ci è pervenuto da un comune il seguente quesito:
ai sensi dell'art.2, comma 25 let.b) della L.244/2007 che abroga il comma 4 dell'art.82 del Tuel, essendo venuta meno la possibilità di corrispondere al consigliere, a richiesta, l'indennità di funzione in sostituzione del gettone di presenza, si chiede se è corretta l'interpretazione di ritornare al gettone di presenza per costoro dal 1.1.2008 qualora ad essi precedentemente sia stata concessa l'indennità di funzione.
Cosa ne pensate?
Messaggio modificato il: 06-02-2008 alle 13:20 da forum_redazione.
RE: Cessazione della indennita' di funzione e ripristino del gettone per i Consiglieri
La lett. b) del comma 25 abroga i commi 4 e 6 dell’art. 82 TUEL, facendo venire meno la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione e di cumulare entrambi gli emolumenti. Avendo applicazione la disposizione dal 1° gennaio, sembra evidente che, a partire da questa data, non può più essere corrisposta ai consiglieri l'indennità di funzione ma il solo gettone di presenza.
RE: Cessazione della indennita' di funzione e ripristino del gettone per i Consiglieri
Volevo anch'io segnalare la nota anci riportata in rassegna stampa di paweb che si riporta:
Gettoni, stop non retroattivo
L'Anci offre alcuni chiarimenti sulla nuova normativa relativa ai compensi degli amministratori locali dettata dalla legge di bilancio.
Il blocco degli aumenti dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali, stabilito dalla Finanziaria 2008 (art. 2, comma 25, lettera b, Legge n. 244/2007 ), non ha valore retroattivo e non si applica agli aumenti stabiliti prima dell'entrata in vigore della manovra.
La norma che permetteva al consiglio di aumentare i compensi dei propri componenti (art. 82, comma 11, D.Lgs. n. 267/2000 ) non incide, pertanto, sulle delibere già adottate, in quanto "l'annullamento di diritto" delle decisioni adottate in violazione del nuovo divieto non può intervenire prima dell'entrata in vigore del divieto stesso.
I gettoni aumentati precedentemente sono comunque sottoposti ai nuovi parametri che non consentono al loro ammontare mensile di superare il 25% dell'indennità prevista per il Sindaco o per il presidente di Provincia.
Il riferimento da utilizzare per definire i limiti sono le indennità originarie (tabella A del decreto n. 119/2000 del Ministero dell'Interno), mentre il taglio del 10% previsto dalla Finanziaria 2006 è da ritenersi implicitamente abrogato.
Lo stesso principio si applica in tutti i casi in cui indennità e gettoni sono fissati da un parametro percentuale.
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 38 del 08/02/2008 pag. 33
Autore: Gianni Trovati