RE: regolamento IUC
La mancata acquisizione del parere dei revisori (così come di ogni altro parere obbligatorio ma non vincolate - ad es. pareri ex art.49 tuel) rende l'atto "annullabile" (per violazione di legge - in particolare dell'art.239, comma 1, leetera b del tuel) ma non lo rende nullo inefficace, secondo i noti principi generali del diritto ammnistrativo (cd. patologia dell'atto ammnistrativo).
La annullabilità di un atto lo rende impugnabile da chiunque ne abbia interesse nei termini di legge (consiglieri di opposizione, ad esempio), per cui trascorsi questi termini, lo stesso diviene definitivo ed inoppugnabile.
Io suggerisco di acquisire comunque il parere (solo se favorevole) dei revisori ex post e di prenderne atto in modo formale con il primo consiglio comunale utile, anche senza riapprovare la delibera; se vi fosse un parere negativo, bisognerebbe adeguare l'atto ed andare di nuovo in consiglio comunale, con tutte le conseguenze di legge (pubblicazione mef, ecc.).
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