RE: CONTRIBUENTI MINIMI - FORFETTONE
D.M. 02.01.08.doc (Dimensione: 61 KB / Scaricato: 9)
In merito a quanto segnalato da A.Auzzi, anzitutto mi scuso per il ritardo nel rispondere. Circa il dubbio sulla ritenuta d'acconto, è intervenuto in senso positivo (occorre, cioè, continuare ad operare tali ritenute d'acconto) il D.M. 02/01/2008 arrecante "Modalita' applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)" pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, n. 9. Il D.M. appena citato, all'art. 6 (imposta sostitutiva), c. 1, recita: "Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge. L'eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".
Nel condividere tutte le restanti osservazioni fatte da A.Auzzi, reputo opportuno evidenziare anche l'art. 5 (contributi previdenziali e assistenziali), c. 1, del D.M. di cui sopra che dispone: "Il reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, secondo periodo, della legge rileva per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a disposizioni di legge.". In buona sostanza, ciò significa che i compensi infìdicati in parcella (notula, ecc...) continuano ad essere assoggettati ai contributi integrativi dovuti alle Casse di Previdenza ed Assistenza.
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