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FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
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andrea_vassallo
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FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Cortesemte ai fini del bilancio 2014 (ente NON sperimentale) qual'è la percentuale da applicare per la determinazione del Fondo svalutazione crediti per gli enti senza e con anticipazione di liquidità e le relative fonti legislative.
GRAZIE

Messaggio modificato il: 20-06-2014 alle 23:05 da andrea_vassallo.

20-06-2014 20:45
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cascone_gennaro
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Messaggio: #2
RE: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

LA PERCENTUALE E' IL <<20%>> PER TUTTI GLI ENTI NON SPERIMENTATORI.

ECCO I RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.L. N.16/2014 – ART.3-BIS, COMMA 1:
"Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni."

21-06-2014 10:20
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andrea_vassallo
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Messaggio: #3
RE: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

ANCHE IO SAPEVO IL 20% MA POI QUESTO COMMA MI HA MANDATO IN CONFUSIONE:
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76  
Testo del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 150 del 28 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti». (13A07089) (GU Serie Generale n.196 del 22-8-2013)
Art. 11-bis


(( Limite di indebitamento degli enti  locali  e  Fondo  svalutazione
                             crediti ))

  (( 1. Al comma 1 dell'articolo  204  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «l'8 per cento
per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4  per  cento  a
decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'8  per
cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno
2014».
  2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: «relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello  in
cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e' pari  almeno  al  50
per cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «relativo  ai  cinque
esercizi finanziari successivi a quello  in  cui  e'  stata  concessa
l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in  vigore
dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  bilancio
di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' pari  almeno
al 30 per cento». )) [i][u]


QUINDI COSA APPLICARE IL 20% O IL 30%.
INOLTRE IL FATTO CHE L'ENTE HA USUFRUITO DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA COSA CAMBIA NELL'APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE
DA APPLICARE?
GRAZIE

Messaggio modificato il: 21-06-2014 alle 20:31 da andrea_vassallo.

21-06-2014 20:19
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cascone_gennaro
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Messaggio: #4
RE: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

tempus regit actum ... ius superveniens ... dicevano gli antichi ... cioè
la legge successiva abroga la precedente ... quindi
la percentuale è del 20% e non c'e' nessun dubbio al riguardo ... tant'è vero che il D.L. N.16/2014 – ART.3-BIS, COMMA 1 fa riferimento preciso """all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64""" che dal 50% è passato al 30% e oggi al 20%.
saluti. g.c.

21-06-2014 21:39
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