RE: concessioni cimiteriali
Valga ai fini del bilancio la seguente distinzione di cui al DPR 285/1990.
a) Le entrate per concessioni cimiteriali derivanti da sepoltura in campi comuni e LOCULI vanno stanziate al titolo III, ctg. 2, in quanto non si tratta ne' di alienazioni ne' di trasferimenti di capitale (inoltre, tali proventi non sono "a destinazione vincolata" ne' per compnetenza ne' per cassa).
b) Le entrate per concessioni cimiteriali derivanti da cessione di diritto reale patrimoniale (simile al dir. di superfice), ovvero derivanti da concessioni di aree per sepolcri, cappelle, ecc. vanno stanziate al titolo IV, ctg. 1; esse, pur non essendo "a destinazione vincolata" in termini di cassa, vanno cmq destinate per comptenza agli investimenti del titolo II (anche per spese in c/capitale non relative al cimitero).
Saluti e buon lavoro a tutti.
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