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art. 15 l 183/11 durc
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auzzi_alessia
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art. 15 l 183/11 durc


L’art. 15, comma 1, lett. a) della l. n. 183/2011 prevede che “le certificazioni rilasciate dalla PA …sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati”. Ne conseguirebbe quindi che le PA non potrebbero rilasciarsi fra di loro delle certificazioni. Recentemente è però intervenuto il Ministero del lavoro che, con una nota ufficiale, ha chiarito che i DURC non sono da considerarsi tra i certificati di cui sopra. Conseguentemente le PA potrebbero, anzi dovrebbero, continuare a richiedere i DURC tramite il Sportello Unico previdenziale, secondo le modalità vigenti. L’art. 4, comma 14bis, del dl n. 70/’11, come convertito dalla l. n. 106/’11, prevede inoltre che “per i contratti di fornitura di beni e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la PA i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. p) del DPR n. 445/’00, in luogo del DURC”, fatti salvi i controlli a campione che gli enti sono comunque tenuti a effettuare. L’art. 15, comma 1, lett. a) della l. n. 183/’11 prevede però che nei rapporti con la PA .i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47; a detta del Ministero del Lavoro però tra tali certificati non rientrerebbero i DURC. La domanda che mi pongo a questo punto è: vista la normativa vigente e l’incertezza normativa esistente, è corretto, in sede di pagamento, acquisire sempre il DURC per i lavori (indipendentemente dall’importo) e per le forniture di beni e servizi se superiori a 20.000 euro? Per le forniture di beni e servizi di importo inferiore ai 20.000 euro si può continuare ad acquisire una dichiarazione sostitutiva in luogo del durc facendo comunque dei controlli a campione? Grazie

20-01-2012 19:54
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nardi_giulio
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RE: art. 15 l 183/11 durc

Smile

Mi ponevo la stessa domanda:
La nota del Ministero del Lavoro n. 619 del 16 gennaio 2012 ha affrontato problematica del DURC alla luce del'art. 15, comma 1, della legge di stabilità 2012.
Infatti ai sensi di tale norma contenuta nella L.183/2011 le p.a. non possono più richiedere o comunque utilizzare certificati per le proprie attività.
Considerando il DURC un certificato (chi scrive lo sarebbe abbastanza convinto) ci si è posti grossi dubbi su come comportarsi nelle gare.
Poi è arrivata la nota ministeriale che ci dice secondo cui il DURC non è un certificato e quindi le PA nelle procedure di gara possono acquisire prima del contratto o dei pagamenti tale Documento sulla regolarità contributiva.
Quindi la circolare se risolve il problema aperto dall’art. 15 della L.183/2011 ne apre un altro, a parere del sottoscritto, per le procedure minori inferiori a 20.000 euro. Il comma 14 bis dell'art. 4 del D.L. 70/2011 conv. con la l. n.106/2011, nel prevedere la possibilità per i contraenti "per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house" di "produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva".
A questo punto dovremmo porci la domanda se alla luce della nota di chiarimento del Ministero sia ancora possibile per 1queste gare di importo più limitato è possibile ancora accettare l'autocertificazione.
Sembra difficile poter sostenere che con la nota MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - nota 16 gennaio 2012, n. 619 che, anche se sostanzialmente ha valore di circolare, si può disapplicare una norma di legge e "decertificare" (nel senso di non considerare più il DURC un certificato) un documento.

23-01-2012 00:05
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regeni_gianni
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Messaggio: #3
RE: art. 15 l 183/11 durc

Sopra i 20.000 da molto tempo ormai i DURC, dalle mie parti, venivano chiesti dal Comune; le autodichiarazioni erano accettate solo in sede di gara.
Sotto i 20.000, secondo me, continua a valere la norma specifica del comma 14 bis dell'art. 4 del D.L. 70/2011 conv. con la l. n.106/2011; anche perché, altrimenti, sarebbe un vero disastro!
Io sono invece preoccupato per i DURC inerenti l'edilizia privata. Se dovessimo chiederli noi, servirebbero almeno due dipendenti in più; e la cosa è chiaramente improponibile.

09-02-2012 16:52
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de_prisco_vincenzo
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Messaggio: #4
RE: art. 15 l 183/11 durc

Il DURC non può essere autocertificato, ma il comma 14 bis art 4 l. 106/11 deroga in parte in quanto se esistono queste condizioni:
- importo massimo 19999.00
- e si tratta di forniture di beni o servizi ( dunque non vale per i lavori )


la correttezza contributiva può essere autodichiarata.

E' la prima volta che ho incontrato questo forum, davvero interessante.

P.S.: L'importante è avere un dialogo costruttivo coi revisori.


17-02-2012 15:54
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