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DURC E PAGAMENTI
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fontanesi_carla
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RE: DURC E PAGAMENTI

Ho cercato di approfondire l’argomento DURC e pagamenti, relativamente alle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori previste prendendo atto che non esiste una precisa norma che obblighi alla sua richiesta per tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi.
Il fondamento giuridico base del DURC è rapportabile all’art. 2 della L. 266/2002, in cui viene stabilito che le imprese affidatarie di un APPALTO PUBBLICO devono presentare la certificazione di regolarità contributiva. Successivi interventi normativi hanno esteso l’operatività del DURC al di fuori del settore originario d’intervento (per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari, per i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori è necessario acquisire il DURC).
La circolare INPS n. 122 del 30.12.2005 schematizza quando il DURC deve o può essere richiesto.
Nel codice dei contratti le procedure in economia attengono a lavori, servizi e forniture e, in queste ultime, vanno ricomprese sia quelle che attengono a prestazioni periodiche e continuative sia quelle che si concretizzano nelle acquisizioni di beni.
L’interpello del Ministero del Lavoro n. 10 del 20 febbraio 2009 ha stabilito che “l’importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l’obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall’importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata. Tutto ciò premesso si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. Rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 lett. b), d,lgs. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all’amministrazione diretta, attraverso la quale le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione”.
Il codice dei contratti pubblici propone, con l’art. 125, una sintetica disposizione per le procedure in economia , rinviando a fonti regolamentari la disciplina di completamento dei procedimenti di acquisizione. Le procedure in economia devono rientrare nei limiti di valore e nell’ambito degli oggetti definiti con apposito provvedimento dell’amministrazione.
Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante amministrazione diretta oppure mediante la procedura del cottimo fiduciario. Nel primo caso si può affermare che sia totalmente mancante un qualunque tipo di vincolo contrattuale: l’amministrazione opera direttamente tramite un proprio dirigente (che agisce in nome della stessa ma sotto la sua personale responsabilità), il quale utilizza personale interno della P.A. e materiali e mezzi egualmente propri, ovvero noleggiati.
Nel secondo caso, sono stabiliti dei requisiti minimi per lo svolgimento della procedura di cui trattasi e per i quali il cottimo fiduciario potrebbe essere considerato quale procedura contrattuale. E’ comunque da evidenziare che anche nel cottimo fiduciario (in cui sono rinvenibili le forme della procedura negoziata e dell’affidamento diretto) il rapporto che si instaura è basato prioritariamente sulla fiducia del responsabile provvisto dei fondi necessari per trattare, nei confronti del soggetto cui viene affidato l’appalto
La recente giurisprudenza ritiene non applicabili direttamente alle procedure in economia tutte le puntuali disposizioni del procedimento contrattuale ordinario:
- (TAR Lazio, Roma, n. 2286 05.03.2009): “deve assolutamente escludersi che il precetto di cui al comma 5 dell’art. 86 del d.lgs. n. 163/2006 (relativo all’indicazione delle voci di prezzo che avrebbero concorso a formare il prezzo complessivo) possa essere assimilato ad un principio generale, delle procedure di affidamento degli appalti pubblici. La predetta norma, in via ordinaria, pertanto non si applica alle procedure economali di cui all’art. 125 del codice. E ciò in considerazione delle esigenze proprie di semplificazione e di celerità che sono logicamente connesse con procedure di lieve rilievo economico”
- (TAR Toscana, n. 1989 11 settembre 2008): “Per la procedura in economia non può esigersi un integrale rispetto delle singole previsioni normative dettate per le gare ordinarie. Il cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del d.lgs 163/2006 è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamenti a terzi e la cui disciplina normativa è data dal rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. Siamo quindi in presenza di una procedura negoziata la quale, pur procedimentalizzata, non richiede tuttavia il necessario rispetto dello specifico assetto disciplinare predisposto dal codice dei contratti pubblici per le procedure aperte e ristrette, com’è peraltro reso evidente dal richiamo al rispetto dei principi cioè dei contenuti valoristici sostanziali della trasparenza, parità di trattamento, ecc. senza tuttavia il necessario ossequio di tutti i passaggi procedurali in cui tali principi si inverano nelle procedure concorsuali ordinarie”.
Nell’ampio spazio di legittimazione e disciplina delle procedure in economia è enucleabile un “sottosistema” costituito dalle mere procedure economali per gli acquisti minuti, generalmente tramite fornitori locali, caratterizzati da modestissimi importi gestiti dall’ufficio economato e formalizzati mediante “buoni d’ordine”. Si tratta di acquisti “pronta cassa” disciplinati da apposito regolamento economale e/o in una apposita sezione del regolamento delle procedure in economia, e per i quali si impone come imprescindibile una semplificazione degli adempimenti, pena la oggettiva impossibilità pratica di provvedere ad esigenze caratterizzate spesso da tempestività o urgenza.
Cosa ne pensate?
Inoltre, per quanto attiene i contratti di fornitura acqua, gas, energia elettrica, non avendo trovato precisi riferimenti, ma soltanto opinioni nei vari forum, ho letto che per gli stessi non si applica la normativa degli appalti in quanto si tratta di contratti di somministrazione. Vi risulta qualcosa di più preciso a tal proposito?

13-11-2009 12:00
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DURC E PAGAMENTI - fontanesi_carla - 04-11-2009, 10:23
RE: DURC E PAGAMENTI - bon_gianna - 05-11-2009, 13:22
RE: DURC E PAGAMENTI - alda_lambert - 05-11-2009, 13:40
RE: DURC E PAGAMENTI - onorati_roberto - 13-11-2009, 09:48
RE: DURC E PAGAMENTI - fontanesi_carla - 13-11-2009 12:00

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