RE: questioni aperte in materia di IRAP a carico dei comuni
Con riferimento a quanto segnalato da G.Cascone in merito alla lett. a) del suo messaggio, condivido appieno quanto ivi affermato: nulla è cambiato per i Comuni ai fini IRAP allorquando corrispondono le indennità di funzione agli Amministratori.
Ciò emerge con chiara evidenza, a mio sommesso avviso, dalla lettura dell'ultimo periodo del penultimo capoverso della Risoluzione n° 274 del 28.09.2007 citata da G.Cascone e che quì si allega per maggior comodità dei visitatori del Forum.
Con riferimento - invece - alla lett. b) segnalata da G.Cascone nel suo messaggio, nonché ad ulteriore conferma di quanto argomentato da C.Bastreri, ritengo di affermare che anche quì nulla è cambiato: l'IRAP delle Amministrazioni Pubbliche non può mai esser rappresentata nel Mod. F24 (cfr. pag. 41 Quaderno 6/2007 PAWEB anch'esso quì allegato per maggior comodità dei visitatori del Forum).
Purtroppo, permane l'iniquità di quanto all'epoca "sentenziato" dal Ministero nelle istruzioni al modello di dichiarazione IRAP per l'anno 2000.
Conseguenza ne è il fatto che valgono le seguenti regole per i versamenti IRAP delle Amministrazioni Pubbliche, a prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile:
- impossibilità di utilizzo del Mod F24 e conseguente divieto di accedere all'istituto della compensazione ex D.Lgs. n° 241/1997 (IVA, rit. IRPEF, ecc.);
- divieto di utilizzo del credito IRAP derivante dal metodo retributivo per diminuire i debiti derivanti dal metodo opzionale del V.P.N. (valore della produzione netta), per cui l'unica possibilità di utilizzo è quella dello scomputo "verticale" con il primo debito IRAP anch'esso derivante unicamente dal metodo retributivo;
- speculare divieto di utilizzo del credito IRAP derivante dal metodo opzionale del V.P.N. (valore della produzione netta) per diminuire i debiti derivanti dal metodo retributivo, per cui l'unica possibilità di utilizzo è quella dello scomputo "verticale" con il primo debito IRAP anch'esso derivante unicamente dal metodo opzionale del V.P.N. (valore della produzione netta).
Va da sé che, alla luce di quanto appena evidenziato al primo allinea di cui sopra, non si può neanche ricorrere all'utilizzo del credito IVA onde diminuire il debito IRAP (a prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile).