RE: Rideterminazione voci contributo ordinario
Noi abbiamo optato per l’iscrizione sul tit II, cat. 1. Nel tit III (cod. siope 3514) si parla, in effetti, di rimborsi quali spese uffici giudiziari, contributo iva, ecc. Vale a dire spese sostenute dall’Ente per le quali lo Stato prevede un rimborso successivo. Anche nel caso dell’iva sui servizi il rimborso è legato al maggior introito iva che lo Stato percepisce per i servizi esternalizzati che, se gestiti internamente, non sarebbero stati oggetto di imposta. Nel caso dell’ici prima abitazione siamo di fronte più che ad un rimborso ad un trasferimento compensativo dovuto al minor gettito di imposta per effetto di norme statali. Lo stesso caso si è verificato con la norma che stabilì l’esenzione dell’imposta sulle insegne sotto i cinque metri quadrati. Anche in quel caso ci fù un incremento compensativo dei trasferimenti erariali (tra l’altro l’incremento è contenuto proprio nel dettaglio del f.do ordinario). È vero che nelle spettanze la compensazione ici è stata inserita tra gli altri contributi generali ma vuoi per la mancanza del legame con la spesa vuoi per analogia con il minor gettito dell'imposta sulle insegne riterrei più corretto considerare la natura del trasferimento come trasferimento corrente dallo Stato (tit II, cat. 1) e non come entrata extratributaria (tit III).
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