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PIANO ALIENAZIONI E SCRITTURE CONTABILI
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E D'Aristotile
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Messaggio: #1
RE: PIANO ALIENAZIONI E SCRITTURE CONTABILI

Allego alcune riflessioni sul tema:

Il contenuto del programma triennale dei lavori pubblici non può disconoscere i contenuti del piano delle alienazioni previsto dalla legge 133/2008. E’ quanto emerge da una lettura coordinata delle varie norme che definiscono “il sistema di bilancio” dell’ente locale.
Prescindendo in questa sede da ogni valutazione sulla significatività del documento che, purtroppo interpretazioni legislative ed operative hanno completamente svilito, ci interessa evidenziare come quest’anno, ancor più che in passato, sia necessario, fin d’ora,  definire un unico ed integrato processo di costruzione del piano delle opere  pubbliche evitando che esso sia frutto esclusivo di una elaborazione  degli uffici tecnici favorendo, al contrario, la sintesi di un processo unitario di valutazione di tutto il managment. Detta riflessione nasce da una analisi dei già numerosi vincoli finanziari, giuridici  e tecnici che le varie disposizioni di settore prevedono,  a cui la “finanziaria d’estate” ne aggiunge di nuovi che non possono essere sottovalutati anche alla luce del termine ultimo per l’approvazione del bilancio che, con l’anticipazione e completa definizione delle disposizioni riguardanti gli enti locali già nel mese di giugno , difficilmente potrà trovare da parte del legislatore uno slittamento oltre il termine di legge che, si ricorda l’articolo 151 del TUEL fissa al 31 dicembre.
Tra le principali novità da segnalare, infatti,  che introducono ulteriori  sinergie tra soggetti tecnici , contabili e politici dell’ente ricordiamo, oltre al già citato piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili previsto dall’articolo 58 della legge 133/2008, la possibilità di utilizzo di somme provenienti dall’alienazione di beni ai sensi del comma 8 dell’articolo 77 bis della legge 133/2008 ed il limite alla contrazione di mutui e prestiti in corso di definizione  ai sensi dei commi 10 e 11 dell’articolo 77 bis dello stesso decreto.
Si tratta di disposizioni che rendono ancor più complessa la costruzione del documento di programmazione degli investimenti che necessariamente dovrà trovare aspetti ed elementi di coerenza con i contenuti degli articoli richiamati.
Con riferimento al primo documento appare interessante sottolineare il nesso di causualità esistente con  le schede n. 1 e 2bis previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005 che ha approvato i modelli ministeriali. Si ricorda che dette schede tipo contengono indicazioni rispettivamente, delle somme complessivamente destinate all'attuazione del programma distinte in base alle diverse provenienze, e delle caratteristiche  degli immobili da trasferire ai sensi dell’art. 19 comma 5-ter della legge 109/94  ( oggi articolo 53 comma 6 del D. Lgs. 163/2006).  In altri termini anche se con tempistiche differenti, si vuole segnalare come, a differenza degli anni scorsi, l’individuazione e  l’iscrizione nel programma triennale dei lavori pubblici di immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione, quale fonte di finanziamento delle opere pubbliche di un ente locale, deve trovare adeguato coordinamento con i contenuti del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni , divenuto anch’esso un allegato obbligatorio del bilancio e contenente l’elenco degli immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali  “suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione”.
Un secondo aspetto da considerare e da non sottovalutare nell’ambito della costruzione del programma triennale dei lavori pubblici, comunque ricollegabile al punto precedente è la possibilità  in termini gestionali di utilizzare i proventi derivanti dall’alienazione di beni immobili  in presenza del comma 8 dell’articolo 77  bis della legge 133/2008. Detto articolo, si ricorda, impedisce  ai comuni ed alle province di conteggiare le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, ai fini dei saldi utili del patto di stabilità, se dette somme saranno destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali: da ciò consegue che il ricorso all’alienazione, a meno di modifiche legislative, dovrà essere attentamente valutato di concerto con il responsabile dei servizi finanziari al fine di valutarne gli impatti sugli equilibri del patto di stabilità.
Infine occorre ricordare che i commi 10 e 11 e 29 dell’articolo 77 bis della legge di conversione del D.L. 112/2008 prevedono che a decorrere dall’anno 2010 le province e tutti i comuni, anche quelli esclusi dal rispetto del patto di stabilità,  potranno aumentare il proprio stock di indebitamento  avendo a riferimento non più solo il limite posto dall’articolo 204 del TUEL  ma anche un valore d’incremento soggettivo calcolato in termini percentuali sul proprio debito al 31 dicembre dell’anno precedente. Al momento la disposizione non è operativa in quanto la  misura dell’incremento dovrà essere determinata  con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ma, nel caso in cui questo avvenga prima del 31 dicembre , è evidente che anche il programma degli investimenti qualora preveda il ricorso all’indebitamento quale forma di finanziamento, in quantità superiore al limite di legge, dovrà essere adeguato.




E. D'Aristotile
22-10-2008 09:16
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Messaggi in questa discussione
PIANO ALIENAZIONI E SCRITTURE CONTABILI - andrea_vassallo - 22-10-2008, 07:32
RE: PIANO ALIENAZIONI E SCRITTURE CONTABILI - E D'Aristotile - 22-10-2008 09:16

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