PATTO DI STABILITA' 2008 ESCLUSIONI
Una questione interpretativa relativa al patto di stabilità per l’anno 2008, a mio avviso, riguarda l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese di investimento ai sensi del decreto legislativo 81/2007 convertito con la legge 127/2007.
La norma in questione all’art. 2 consentiva di non rilevare al fini del patto di stabilità interno le spese di investimento finanziate nell’anno 2007 E NON LIMITATAMENTE ALL'ANNO 2007 mediante l’utilizzo di una quota pari al 18.9% o 2,9% dell’avanzo di amministrazione accertato il 31.12.2005. (limitatamente ai soli comuni che avevano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni).
Oggi in sede di programmazione degli obiettivi 2008 come devo considerare queste spese? La norma in questione consentiva l'utilizzo dell'avanzo solo per gli investimenti, l'attivazione e l'espletamento delle procedure di gara si concretizzerà solo durante il 2008. Oggi come interpreto la norma, vale ancora? Posso attivare quelle spese di investimento finanziate dall'avanzo escludendole dal computo degli obiettivi per il 2008? Come mai nei prospetti della ragioneria non vi sono indicati i campi per le esclusioni? Oltretutto il patto 2008 non ha disciplina a parte ma è una integrazione ai commi 680 e segg. della L. 296/07 (patto 2007) tra l'altro ripresa dal DL 81/07 che mi fa supporre che il DL 81/07 è ancora applicabile.
Devo redigere il prospetto con i flussi di cassa per il consiglio comunale, escludo queste spese dal calcolo dei pagamenti voi cosa ne pensate?
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