RECUPERO IN MINOR TEMPO DISAVANZO STRAORDINARIO
Ho letto un articolo in cui si afferma che il ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui effettuato con la delibera consiliare doveva essere corredata del parere del collegio dei revisori.
Il problema che gli Enti si sono posti fin dall'inizio riguardava la possibilità di modificare il piano di rientro stabilito con la citata delibera consiliare nel caso in cui, negli anni successivi, i risultati migliori delle attese consentissero di ripianare il disavanzo in tempi più brevi rispetto a quanto deliberato dal consiglio. Al riguardo non esisteva alcuna disposizione normativa che impedisse la rimodulazione del piano di rientro l'unico vincolo da rispettare sembrava fosse il mantenimento delle quote costanti.
Si chiede cortesemente com’è possibile il mantenimento delle quote costanti in tempi più brevi rispetto a quanto previsto dal consiglio, per me le due variabili Recupero trentennale _ quota costante sono strettamente interconnessi.Escludendo il caso di estinzione in un'unica soluzione, se il tempo è minore la quota deve essere maggiore, mentre non è applicabile l'inverso o mi sbaglio?.
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