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CONTROLLI ATTI
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cascone_gennaro
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Messaggio: #1
RE: CONTROLLI ATTI

La differenza tra i due “visti” è tratteggiata dai commi 7 e 8 dell'art.183 del tuel, nella versione vigente dal 01/01/2015.
Il comma 7 disciplina il visto di regolarità contabile, a tutti noto nei suoi tratti distintivi.
Il comma 8 pone a carico del responsabile della spesa la verifica della “compatibilità monetaria” (ovvero, la capacità dell’ente di far fronte in termini di cassa alla spesa al suo maturare – scadenza - e la sua compatibilità con la finanza dell’ente e con quella statale); si ricorda che tale visto fu introdotto dall’art.9 del dl 78/2009, oggi abrogato).
Il primo è apposto sugli atti determinativi dal responsabile di ragioneria e contiene in se anche le verifiche richieste dal secondo.
Il secondo, inteso non tanto come “visto”, ma come verifica della “compatibilità monetaria” è posto a carico del responsabile della spesa (cioè di colui che impegna la spesa).
G.C.

22-09-2015 18:17
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Messaggi in questa discussione
CONTROLLI ATTI - andrea_vassallo - 22-09-2015, 11:39
RE: CONTROLLI ATTI - cascone_gennaro - 22-09-2015 18:17

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