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REGISTRAZIONI CONTABILI DL 118
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E D'Aristotile
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Messaggio: #1
RE: REGISTRAZIONI CONTABILI DL 118

Il nuovo principio di contabilità armonizzata rivoluziona il concetto di residuo assimilando ( a differenza del passato) con il concetto di credito o debito.
Ne consegue che potranno essere considerati residui esclusivamente quelle obbligazioni giuridicamente perfezionate che a differenza del passato sono anche misuratrici di debito o credito. In altri termini non sarà sufficiente solo avere un contratto ma sarà necessario verificare che la controparte ha effettuato la prestazione ed ha emesso fattura.
Ne consegue che possono essere considerati residui passivi quei debiti non pagati e riconducibili a fattispecie facilmente individuabili:
- fatture arrivate alla fine dell'anno;
- fatture non pagate per carenza di liquidità;
- fatture non pagate per problemi legati la patto di stabilità.

Negli altri casi se vi è una obbligazione giuridicamente perfezionata ma non ancora viene effettuata la prestazione da parte del terzo contraente, la somma deve essere imputata all'esercizio in cui si concluderà la prestazione ed in cui il debito diverrà certo liquido ed esigibile.
In questo caso si attiva il fondo pluriennale vincolato.

Nel caso infine in cui venisse meno l'obbligazione, l'impegno non potrà essere mantenuto e dovrà confluire in avanzo dove, poi, dovrà essere distinto tra libero, destinato e vincolato


E. D'Aristotile
14-04-2014 12:36
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REGISTRAZIONI CONTABILI DL 118 - andrea_vassallo - 05-04-2014, 11:54
RE: REGISTRAZIONI CONTABILI DL 118 - E D'Aristotile - 14-04-2014 12:36

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