RE: PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Se le cennate modificazioni dell'organizzazione com.le sono “sostanziali” (cambio dirigenti, assetti org.vi, ecc.) e per non bloccare la gestione finanziaria e il funzionam. della macchina comunale, nelle more dell'approvazione del bilancio, è necessario che la giunta approvi un Peg provvisorio, affidando risorse e obiettivi ai neonati settori, tenendo conto ovviam. degli stanziam. definitivi 2012 (gestiti in e.p. in 12i).
Fino a quel momento (attribuzione risorse e obiettivi con peg provv.), su tutti gli atti di impegno (determine) il visto va comunque reso (rilevando eventualmente la mancanza del Peg e dell’attribuzione dei capitoli al soggetto che adotta l’atto) e gli atti amministrativi adottati sono impugnabili (innanzi al Tar per l’annullamento entro 60 gg dall’adozione) per "incompetenza relativa" (atto adottato da soggetto non competente all'adozione, sempreché ci sia un diverso soggetto che l’avrebbe dovuto adottare in modo competente) .
Il ragioniere comunale non è giudice della legittimità e quindi puo’ nel suo parere/visto far solo rilevare il difetto di competenza, ma non puo’ esimersi dall’esprimere/attestare la regolarità contabile (positiva o negativa) e la copertura finanziaria (idem).
Per le deliberazioni il problema non sussiste e il parere contabile va sempre reso ex art.49 tuel a prescindere dal settore proponente, anche perche' raramente esse impegnano la spesa (o almeno cosi' dovrebbe essere ex lege).
Saluti e buon lavoro a tutto il forum.
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