RE: art. 15 l 183/11 durc
Mi ponevo la stessa domanda:
La nota del Ministero del Lavoro n. 619 del 16 gennaio 2012 ha affrontato problematica del DURC alla luce del'art. 15, comma 1, della legge di stabilità 2012.
Infatti ai sensi di tale norma contenuta nella L.183/2011 le p.a. non possono più richiedere o comunque utilizzare certificati per le proprie attività.
Considerando il DURC un certificato (chi scrive lo sarebbe abbastanza convinto) ci si è posti grossi dubbi su come comportarsi nelle gare.
Poi è arrivata la nota ministeriale che ci dice secondo cui il DURC non è un certificato e quindi le PA nelle procedure di gara possono acquisire prima del contratto o dei pagamenti tale Documento sulla regolarità contributiva.
Quindi la circolare se risolve il problema aperto dall’art. 15 della L.183/2011 ne apre un altro, a parere del sottoscritto, per le procedure minori inferiori a 20.000 euro. Il comma 14 bis dell'art. 4 del D.L. 70/2011 conv. con la l. n.106/2011, nel prevedere la possibilità per i contraenti "per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house" di "produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva".
A questo punto dovremmo porci la domanda se alla luce della nota di chiarimento del Ministero sia ancora possibile per 1queste gare di importo più limitato è possibile ancora accettare l'autocertificazione.
Sembra difficile poter sostenere che con la nota MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - nota 16 gennaio 2012, n. 619 che, anche se sostanzialmente ha valore di circolare, si può disapplicare una norma di legge e "decertificare" (nel senso di non considerare più il DURC un certificato) un documento.
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