NUOVI UTILIZZI DEI PROVENTI C.D.S. (ART.208) ... continua ancora...
Si segnalano rispetto all’argomento in oggetto le ulteriori indicazioni provenienti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, siccome contenute nella recente Deliberazione n.7/2011/PAR del 13/01/2011.
In sintesi la Sezione ritiene che:
a) in base alle previsioni contenute nell’art. 208 del Codice della Strada non sia possibile stabilire specifici meccanismi di incentivazione del personale addetto alla vigilanza stradale richiamando la previsione contenuta nella lettera b) del co. 4 dell’art. 208, ma si possano unicamente programmare specifici progetti nei termini e nei limiti previsti dall’art. 5 bis del citato art. 208 del Codice della strada;
b) sia lineare la destinazione delle risorse in relazione alle previsioni contenute nell’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 a copertura dei maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività” previste dallo specifico progetto predisposto dall’ente, sempreché si tratti di progetti realmente nuovi che attivino nuovi servizi o processi effettivi di riorganizzazione ai quali non possa farsi fronte ordinariamente;
c) in ogni caso, i vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e al trattamento economico individuale di ciascun dipendente non possono essere derogati e, conseguentemente, il saldo finale del fondo può essere incrementato solo se il saldo complessivo della contrattazione integrativa osserva i principi generali di contenimento.
Saluti e buon lavoro!
|