NUOVI UTILIZZI DEI PROVENTI C.D.S. (ART.208) ... continua ...
Rispetto all’argomento delle nuove possibilità di destinazione dei proventi contravvenzionali, derivanti dalle modifiche della legge n.120/2010, bisogna segnalare, oltre alle indicazioni contenute nella già citata deliberazione n.104 del 15/09/2010 della Corte dei conti della Toscana, quanto affermato recentissimamente dalla Corte dei conti per la Lombardia nella Delibera n. 961/2010/PAR del 20/10/10, in cui, tra le atre osservazioni, sinteticamente, pur ribadendo per sommi capi quanto detto dalla corte toscana, si rappresenta quanto segue:
-le prestazioni accessorie del personale p.m. finanziate con i proventi del c.d.s. devono riferirsi ad attività effettivamente nuove, derivanti da appositi programmi di lavoro (cd. progetti di produttività – lettera k) che accrescano quali-quantitativamente il servizio reso nelle ipotesi dell’art.208, comma 5-bis; secondo tale interpretazione i proventi non potrebbero quindi essere utilizzati per finanziare voci di lavoro accessorio stabili e ricorrenti, ma solo voci nuove e una tantum (anche se a mio avviso, questa sembra una lettura un po’ troppo rigida di quanto recato dal nuovo 208 – si veda a tal fine quanto detto in data 05/10/2010);
-a fine anno (ndr.: ovviamente, solo per la parte retributiva del “risultato”) poi va effettuata una accurata verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di miglioramento prefissati, per l’erogazione in modo selettivo (e non “a pioggia”) degli incentivi economici al personale sulla base di appositi indicatori anch’essi previamente individuati che diano visibilità all’apporto singolo di ciascun dipendente.
La corte lombarda, nella citata deliberazione, dopo il solito excursus sulle legittimazione oggettiva e soggettiva a richiedere il parere (quasi 5 pagine su 18), e dopo un’altra quasi infinita digressione storica sul “208” nella sua vecchia versione (altre 5-6 pagine), risponde ai quesiti inoltrati dal sindaco di un comune lombardo, specificando, oltre a quanto sopra segnalato, che:
-le risorse in oggetto non possano finanziare i buoni pasto del personale di polizia municipale, trattandosi di voce retributiva di natura stabile e ricorrente (si parte dall’assunto che tali proventi siano “straordinari”, ma lo sappiamo benissimo che ormai non è più così perché il loro trend storico è ormai costante e consolidato!!!);
-l’utilizzo dei proventi per le prestazioni accessorie del personale p.m. deve comunque avvenire nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, nel senso che gli ee.ll., nella deliberazione e successiva erogazione delle risorse integrative aggiuntive, sono comunque tenuti a rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno e le norme vigenti che impongono il contenimento delle spese di personale.
Si allega Delibera n. 961/2010/PAR del 20/10/10 della Corte dei conti per la Lombardia.
Saluti e buon lavoro a tutti!!!
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