RE: salvaguardia equilibri di bilancio
Ai sensi delle leggi finanziarie 2004 e 2005 è possibile utilizzare per il finanziam. di talune spese correnti del bilancio (non ripetitive, eccezionali, ecc.) e del rimb. diella quota cap. dei mutui solo la PLUSVALENZA da alienazione immobiliare, in quanto la parte in c/cap (tit 4) va a finanz. altrettanti investimenti (tit 2).
L'art.193 del TUEL fa riferim. a tale ultima ipotesi (vendita immobili per finana. invest. o debiti fuori bilancio non di parte corrente).
Ripetto alla tempistica della iscrizione in bilancio dei proventi (ad es.) nel provvedim. di riequilibrio, c'è necessita' di previa adozione del piano alienazioni ex 112/2008 (PAVI) e del regolamento sulle alienazioni immobiliari (entro il 30/09); le procedure vanno avviate entro fine anno e le quote di comptenza dell'anno e di quelli successivi vanno calcolate con ragionevolezza contabile.
Saluti e buon lavorto.
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