RE: CONSULENZE E... AFFINI
Ce l'ha la Corte dei Conti!
Delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05 delle Sezioni Riunite in sede di controllo:
• negli incarichi di studio il requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
• gli incarichi di ricerca invece presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione;
• le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti.
La "collaborazione" è la forma che assumono le fattispecie di cui sopra, e la relativa disciplinata è contenuta all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal "Bersani".
Non sono propenso a cavillare sulle differenze terminologiche - che pur ci sono e sono maldestre - inserite nella L. 244/2007: le p.a. possono conferire "incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa" - e quindi usufruire di "collaborazioni esterne" - per ottenere studi, ricerche e consulenze.
Le nuove restrizioni introdotte dal 1° gennaio riguardano tutte le forme di collaborazione, co.co.co. comprese (che possono essere attivate solo per professionalità altamente specializzate ... com'era prima, del resto).
ADF
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