RIDUZIONE TENDENZIALE SPESE DEL PERSONALE - VOI CHE NE PENSATE?
RIPROPONGO QUI DI SEGUITO UNA DISCUSSIONE, GIA' INSERITA QUALCHE GIORNO FA (FORSE UN PO' IN OMBRA) COME RISPOSTA AD UNA VECCHIA DISCUSSIONE,
AL FINE DI SUSCITARE UN PO' DI ATTENZIONE RISPETTO AD UN TEMA MOLTO HOT ED ATTUALE DELLA CONTABILITA' PUBBLICA:
"LA RIDUZIONE TENDENZIALE DELLE SPESA DEL PERSONALE".
La deliberazione c.d.c. sezioni riunite del 12/05/11, n.27/CONTR/11, finalmente, tra mille pareri discordanti delle varie sezioni regionali della c.d.c. in materia di spesa del personale post d.l. 78/2010, ha fornito alcune indicazioni e chiarimenti su:
- come si calcola l'incidenza % tra la spesa del personale e la spesa corrente
- come si compone l'aggregato della spesa del personale (e della spesa corrente)
- cosa significa la locuzione "riduzione tendenziale" di cui al nuovo comma 557 e cosa va ridotto nel tempo: secondo la citata delibera delle ss.rr. va ridotta solo l'incidenza % rispetto all'anno n-1, cosi' come si diceva nel vecchio art.76 del d.l. 112/08, di cui la medesima corte propone al legislatore la reviviscenza (e tutto cio' anche per motivi di legittimità costituzionale dell'impianto vincolistico in materia di pers. del d.l.78/2010)
- e tanti altri aspetti importantissimi, che lascio all'approfondimento individuale di voi tutti.
Nell'allegare la delibera di cui trattasi, chiedo ai cari colleghi utenti di questo forum (e, consentitemelo, anche AI COLLEGHI MODERATORI) un "serrato" confronto dialogico sulla reale portata interpretativa della stessa, lanciando sul tavolo la seguente riflessione:
SECONDO IL MIO MODESTO AVVISO, DALLA LETTURA DELLA SUDDETTA DELIBERA 27/2011, ANCHE PER LE SEZIONI RIUNITE, COSI' COME PER UNA PARTE DELLA DOTTRINA, LA RIDUZIONE TENDENZ. DELLA SPESA DEL PERSONALE DI CUI AL NUOVO COMMA 557, PUO' ESSERE GARANTITA ANCHE SOLO ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL RAPPORTO % DI INCIDENZA (PERS./TIT.I) RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE, QUINDI IN TERMINI RELATIVI (E NON NECESSARIAMENTE IN TERMINI ASSOLUTI - ANCHE SE VA DETTO CHE NEL TEMPO LE DUE COSE TENDEREBBERO A REALIZZARSI ENTRAMBE - e cio' segnatamante a causa del parziale blocco del turn over - limitato al famoso 20%), PER CUI LA SANZIONE (cioe', il DIVIETO DI ASSUNZIONE) SI APPLICHEREBBE SOLO NEL CASO IN CUI QUESTA INCIDENZA % NON VENISSE RIDOTTA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE. Del resto, nella normativa citata non risulta da nessuna parte questa necessità di ridurre la spesa del pers. in valore assoluto, ma si parla sempre e solo di riduzione dell'incidenza % e, piu' in geneerale, di incidenza % come limite (40% - e 35% per la deroga p.m.).
VOI COSA NE PENSATE?
Allora, se si va, leggete la sentenza e fatemi sapere come la pensate al riguardo ....... anche perche' questo tema è molto sentito, soprattutto da quei comuni ancora alle prese con i bilanci 2011/2013.
Saluti e GRAZIE a tutti!
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