variazione per applicazione avanzo vincolato |
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schifone_angelo
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variazione per applicazione avanzo vincolato
Il mio Ente ha approvato sia il bilancio di previsione 2021/2023 che il rendiconto 2020. Si ha la necessità di effettuare una variazione di bilancio per l'applicazione dei fondi vincolati del rendiconto 2020 relativamente ai trasferimenti del "fondone" e dei trasferimenti statali per i "centri estivi minori".
L'applicazione dell'avanzo vincolato è di competenza del responsabile dei servizi finanziari, ex art. 175, comma 5 quater, del TUEL, quindi ne deduco che sia compreso anche l'applicazione del "fondone" 2020 non utilizzato.
E' corretto?
Grazie
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01-06-2021 07:31 |
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cascone_gennaro
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RE: variazione per applicazione avanzo vincolato
Si, ma solo a 3 condizioni:
-se previsto dal regolamento di contabilità;
-se non riguarda altri capitoli di e/s da variare, ma solo applicazione di avanzo vinc. in entrata e capitoli correlati nelle spesa da econ0omie dell'anno n-1;
-se le economie da re-iscrivere come a.v. ai sensi dell'art. 187 c.3-quinques sono le medesime dell'esercizio precedente (nella fattispecie però ciò è essere sicuro solo per i "centri estivi", ma non necessariamente per il fondone, alla luce delle sue svariate finalità di utilizzo).
GC
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01-06-2021 10:10 |
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marrone_maria_rosaria_
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RE: variazione per applicazione avanzo vincolato
Quindi la variazione sarà ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis del Tuel, di competenza della Giunta? Essendo comunque utilizzo di avanzo vincolato, non servirà il parere del revisore, giusto?
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07-06-2021 12:08 |
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cascone_gennaro
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RE: variazione per applicazione avanzo vincolato
NO. LA VARIAZIONE E' DI CONSIGLIO CON PARERE DEI REVISORI.
IL 5-BIS LETT A NON RIGUARDA I COMUNI CHE HANNO BILANCIO APPROVATO, MA SOLO QUELLI CHE STANNO IN E.P. E POI NON PUO' RIGUARDARE VINCOLI GENERICI COME IL FONDONE.
GC
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07-06-2021 12:34 |
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