ESTINZIONE PRESTITI CON AVANZO - NOVITA'
L’avanzo di amministrazione dal 01/01/2008 può essere utilizzato anche per l'estinzione anticipata di prestiti (mutui e prestiti obbligazionari) ex art.187, comma 2, lettera b), in sede di approvazione consiliare dell’operazione e di finanziamento della stessa, secondo la modifica introdotta dall’art.2, comma 13, della Legge n.244/2007 (Finanziaria 2008) di integrazione dell’art.187, comma 2, lettera b), del D.Lsg.n.267/2000.
Tale modifica supera i dubbi di legittimità sollevati in ordine all’art.11 del D.L. n.159/2007 (Collegato Fiscale 2008), convertito in Legge n.222/2007, il quale prevede, per il triennio 2007/2009, l’erogazione di un contributo (per fronteggiare indennizzi, penali e altri oneri, ripristinati nella loro debenza dall’art.1, comma 699, della Legge n.296/2006) a favore degli enti che utilizzano avanzo per estinguere (in tutto o in parte) prestiti, opzione che, fino all’aggiunta normativa, non era contemplata dall’art.187.
La novità va presa con le molle soprattutto per le tensioni di cassa che potrebbe provocare una simile operazione per un comune con una grossa mole di mutui da estinguere ed un avanzo di difficile o lenta realizzazione per cassa.[font=Arial]
CHE NE PENSATE?
AVETE IN MENETE DI SFRUTTARE QUESTA OPZIONE NOMATIVA?
SALUTI A TUTTI
GENNARO CASCONE
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