RE: Affrancazione
PER LE AFFRANCAZIONI, TRATTANDOSI DI ENTRATE IN CONTO CAPITALE, ASSIMILABILI IN TOTO, ALLE ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI VANNO ISCRITTE AL TITOLO IV - CAT.1 E, TRANNE ALCUNE ECCEZIONI (DISSESTO, PEDISSESTO EX DL 174, ECC.) SONO UTILIZZABILI SOLO PER GLI INVESTIMENTI (OVVIAMENTE, QUESTO A FAR DATA DAL 1/1/2013, OVVERO DOPO LA NOTA MODIFICA INTRODOTTA DALLA LEGGE DI STABILITA' 2013).
SE INVECE SI TRATTA DI CANONI SUI PREDETTI TERRENI, L'ISCRIZIONE DEVE AVVENIRE AL TITOLO III (TRA I "PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE").
IN OGNI CASO, SUGGERISCO DI CONTROLLARE LE LEGGI REGIONALI DI RIFERIMENTO PER LE SUDDETTE OPERAZIONI, IN QUANTO SOVENTE STABILISCONO VINCOLI SPECIFICI DI DESTINAZIONE DEGLI INTROITI DE QUIBUS (E' IL CASO AD ESEMPIO DELLA CAMPANIA).
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