D.M. del 25/10/12
Il Ministero dell'Interno con il D.M. di cui all'oggetto, all'art. 3 dispone l'utilizzo degli importi calcolati quale riduzione sul fondo di riequilibrio 2012 ai sensi dell'art. 16 comma 6 del d.l. 95/12, per l'estinzione anticipata del debito nell'anno 2012. Praticamente, se non ci si avvale di questa possibilità, di fatto la riduzione prevista nell'allegato B del D.M. viene portata in meno dal fondo di riequilibrio 2013 o viene considerata solo in aumento dell'obiettivo del patto di stabilità 2013? Inoltre, sempre l'art. 3 del D.M. conclude " i predetti importi non sono validi ai fini del patto di stabilità interno". Si riferisce all'importo in uscita dell'estinzione anticipata? Se l'estinzione è imputabile al titolo III, è già escusa dal patto. E l'indennizzo è dovuto? La somma indicata nell'allegato B deve coprire solo il debito dell'ente escluso l'indennizzo? Potreste chiarirmi come opera il decreto?
Grazie
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