Nomina RUP
Ci è giunto il seguente quesito:
Il Direttore Generale di un Consorzio di Comuni ha nominato il responsabile unico del procedimento (RUP) di alcuni lavori pubblici attraverso apposita determinazione, posta l’obbligatoriètà di tale figura e considerato che la relativa nomina non può promanare da un organo politico.
Non potendo procedere a nominare quale RUP il tecnico progettista e/o il direttore dei lavori per espresso divieto della normativa che regola la materia, il Direttore ha nominato se stesso, anche perché l’art 35 dello statuto attribuisce al Direttore la funzione di sovrintendere all’attività amministrativa, tecnica e finanziaria del Consorzio, sprovvisto peraltro di personale dipendente.
Necessita anche ricordare che la legge non prescrive che il RUP debba necessariamente possedere una professionalità tecnica, tanto è vero che in molti casi viene individuato un funzionario amministrativo o il segretario.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, la liquidazione del relativo compenso in favore del Direttore Generale è stata contenuta nei limiti espressamente previsti dalla legge. A tal proposito si rimarca che, avendo il Consorzio una dotazione organica inferiore alle cinque unità, non è richiesta la preventiva costituzione di un fondo ad hoc né doveva essere approvato lo specifico regolamento.
Si chiede se le attività poste in essere dal Direttore Generale nella nomina del RUP possono essere in qualche modo censurate o al contrario devono ritenersi regolari e condivisibili.
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