RE: Contabilizzazione trasferimenti regionali
La soluzione prospettata che, se confermata, è sicuramente vantaggiosa per il rispetto del patto di stabilità mi lascia tuttavia qualche perplessità.
In effetti, pur riconoscendo le incertezze della norma, è indubbio che se nel 2007 considero convenzionalmente accertati ed incassati i contributi regionali comunicati come spettanti per il 2007 (attribuiti con atto della Regione) e nel 2008 considero come rilevanti le erogazioni effettivamente incassate sul 2008 per tali contributi, sostanzialmente rilevo due volte lo stesso importo.
Lo spirito della norma, originariamente prevista per i soli trasferimenti erariali, era quello di neutralizzare lo scostamento che spesso avviene tra l’attribuzione dei trasferimenti erariali ed il loro effettivo pagamento, dando la possibilità agli Enti di considerare convenzionalmente incassati gli importi assegnati come “spettanze”. Nel concreto la norma, pensata come agevolazione per gli Enti, è divenuta in alcuni casi addirittura penalizzante. Ciò si è verificato per gli enti che hanno avuto incassi consistenti come trasferimenti erariali di anni precedenti (residui attivi) e che pertanto registravano incassi effettivi (competenza + residui) superiori agli importi di competenza comunicati per l’anno.
Per ovviare a tali situazioni è stato emanato il comunicato congiunto MEF Ministero dell’Interno del 24/12/07 nel quale si dava la possibilità agli Enti che registravano un importo riscosso (competenza + residui) più alto di quello comunicato come spettante per l’anno di considerare l’incasso effettivo e non quello convenzionale.
Da quanto riportato nel comunicato (e dall’esempio numerico contenuto) si evince che due erano le possibilità:
1) considerare SOLO gli importi convenzionali;
2) considerare SOLO gli importi effettivamente riscossi.
Era evidentemente esclusa la possibilità di considerare gli importi convenzionali ed in aggiunta quelli effettivamente riscossi a residuo.
La circolare 8/2008 al punto C.2. conferma per il 2008 quanto previsto al comma 682 della L. 296/06 in particolare conferma l’applicazione del contenuto del citato comma 682 ai trasferimenti regionali. Si ribadisce che “nel caso in cui l’importo delle riscossioni dell’esercizio in conto competenza e in conto residui superi l’importo comunicato come spettante per l’esercizio, va conteggiato l’importo maggiore” (ancora una volta quindi si deve scegliere o importo convenzionale o importo effettivo se maggiore).
Per quanto detto mi sembra di poter affermare che se la scelta di un Ente nel 2007 sia stata quella di considerare convenzionalmente accertati e riscossi i contributi erariali (regionali) spettanti nel 2007, tali importi non possono rilevare anche nel 2008 come incassi effettivi a residuo. Ovviamente nel 2008 essendo passati all'obiettivo di competenza mista il problema si presenta solo per la parte in c/capitale. Nel 2008, quindi, l’Ente in questione potrà decidere se adottare lo stesso criterio convenzionale o considerare le effettive riscossioni escludendo però gli incassi già conteggiati nel saldo finanziario 2007(come convenzionali).
Sarebbe auspicabile un chiarimento ministeriale sulla questione
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