APPROFONDIMENTO SU SPLIT IVA
APPROFONDENDO LA RISPOSTA PRECEDENTE SI SPECFICA QUANTO SEGUE...
L’Iva trattenuta ai fornitori all’atto del pagamento delle fatture, e versata poi direttamente all’Erario, non va rendicontata alla stregua delle ritenute d’acconto applicate ai professionisti tramite il modello 770.
La principale motivazione di carattere formale è da ricercarsi nel fatto che il modello 770 è il modello dei “sostituti d’imposta” (ovvero soggetti che versano l’imposta per conto di altri, alias in sostituzione di altri).
La legge istitutiva dello “split payement” qualifica l’ente pubblico non come “sostituto d’imposta”, bensì come “soggetto passivo” d’imposta vero e proprio, ovvero come un soggetto nei confronti del quale l’obbligazione giuridica di carattere tributario nasce in via immediata e diretta.
Del resto è possibile identificare altri punti che avvalorano questa soluzione, ovvero:
a) la circostanza che i soggetti liberi professionisti ai quali la PA effettua la ritenuta d’acconto del 20%, sono espressamente esonerati per legge dallo “split” in quanto tali operatori risultano essere già censiti e monitorati dal fisco poiché confluiscono nel modello 770 (in quanto in questo caso la PA funge da “sostituto” e non da “soggetto passivo”);
b) la circostanza in virtù della quale le prestazioni rese nei confronti della PA già sono pienamente censite a livello centrale in quanto ricadono, dal 31/03/2015, nell’obbligo di emissione della fattura elettronica;
c) la circostanza in virtù della quale nei nuovi modelli IVA (approvati solo in bozza dall’Agenzia delle Entrate”) è prevista la doppia indicazione nel rigo VJ19 e VE38, rispettivamente, degli “acquisti effettuati dalle P.A. titolari di partita IVA tenute al versamento dell’imposta ai sensi dell’art. 17ter” nonché delle “cessioni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A. e per le quali l’imposta deve essere versata dalle predette amministrazioni in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 17ter”;
d) l’ulteriore circostanza che a partire dal 2016, anche la Pubblica Amministrazione (e quindi anche Enti locali, Regioni e Comuni) avrà l'obbligo di “spesometro” relativamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA.
G.C.
|