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Versione completa: FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
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Cortesemte ai fini del bilancio 2014 (ente NON sperimentale) qual'è la percentuale da applicare per la determinazione del Fondo svalutazione crediti per gli enti senza e con anticipazione di liquidità e le relative fonti legislative.
GRAZIE
LA PERCENTUALE E' IL <<20%>> PER TUTTI GLI ENTI NON SPERIMENTATORI.

ECCO I RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.L. N.16/2014 – ART.3-BIS, COMMA 1:
"Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni."

ANCHE IO SAPEVO IL 20% MA POI QUESTO COMMA MI HA MANDATO IN CONFUSIONE:
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76  
Testo del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 150 del 28 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti». (13A07089) (GU Serie Generale n.196 del 22-8-2013)
Art. 11-bis


(( Limite di indebitamento degli enti  locali  e  Fondo  svalutazione
                             crediti ))

  (( 1. Al comma 1 dell'articolo  204  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «l'8 per cento
per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4  per  cento  a
decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'8  per
cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno
2014».
  2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: «relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello  in
cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e' pari  almeno  al  50
per cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «relativo  ai  cinque
esercizi finanziari successivi a quello  in  cui  e'  stata  concessa
l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in  vigore
dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  bilancio
di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' pari  almeno
al 30 per cento». )) [i][u]


QUINDI COSA APPLICARE IL 20% O IL 30%.
INOLTRE IL FATTO CHE L'ENTE HA USUFRUITO DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA COSA CAMBIA NELL'APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE
DA APPLICARE?
GRAZIE
tempus regit actum ... ius superveniens ... dicevano gli antichi ... cioè
la legge successiva abroga la precedente ... quindi
la percentuale è del 20% e non c'e' nessun dubbio al riguardo ... tant'è vero che il D.L. N.16/2014 – ART.3-BIS, COMMA 1 fa riferimento preciso """all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64""" che dal 50% è passato al 30% e oggi al 20%.
saluti. g.c.
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